Failure to Exhaust Administrative Remedies in Military Insurance Claim
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a decision from an insurance office that denied daily compensation for a specific period under federal military insurance, but the Court declared the appeal inadmissible because the decision being challenged had not yet undergone the mandatory prior administrative opposition procedure as required for social insurance matters, and consequently, the matter was remanded to the initial office to issue a decision on the opposition, treating the appeal filing as the opposition itself.
Regesto Legislator
UfficialeRicorso dichiarato irricevibile contro una decisione non ancora fatta oggetto di opposizione. Trasmissione degli atti all'autorità intimata perchè proceda all'emanazione di una decisione su opposizione
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in order 3 as the legal basis for the appeal against the current judgment before the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning to justify the judge delegate's competence to examine the appeal, although this provision does not explicitly appear in the dispositive orders (1-3).
Cited in the reasoning to classify the submitted appeal as an opposition, which justifies sending the case back to the CO 1.
Cited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal (leading to finding 1).
Cited in the reasoning to define what constitutes an opposition, supporting the decision to declare the appeal inadmissible (finding 1).
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 41.2023.2 rg/sc · Lugano 8 novembre 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
segretario: · Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2023 di
RI 1 contro
la decisione del 29 settembre 2023 emanata da CO 1 in materia di assicurazione militare federale
considerato in fatto e in diritto
che - con il ricorso in oggetto RI 1 impugna dinanzi allo scrivente Tribunale la decisione
29 settembre 2023 con cui la CO 1 gli ha negato il diritto a indennità giornaliere per il periodo 30 giugno - 23 luglio 2023;
- giusta l’art.
4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato esamina il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;
- ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate;
- la procedura di opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale;
- l'art.
52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato; sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici;
- l’art.
56 cpv. 1 LPGA recita che le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso;
- le decisioni contro cui è esclusa l’opposizione sono quelle processuali e pregiudiziali (decisioni incidentali) (art. 52 cpv. 1 LPGA) o quelle per le quali la legge non prevede la procedura d’opposizione (cfr. in particolare l’art. 69 cpv. 1 LAI) (in argomento v. Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, Art. 56 n. 13ss; Lendfers, BK ATSG, 2020, Art. 56, n. 15ss);
- nel caso in esame, la decisione 29 settembre 2023 della CO 1 (recante per altro l’indicazione dell’opposizione quale rimedio giuridico) di cui è chiesto l'annullamento non ha ancora fatto oggetto di una procedura d'opposizione;
- vista l’assenza agli atti di una decisione impugnabile dinanzi a questo Tribunale ai sensi dell’art. 56 cpv. 1 LPGA e cioè di una decisione su opposizione, il ricorso interposto da RI 1 non può che essere dichiarato irricevibile;
- stante l'irricevibilità del gravame, gli atti – unitamente all’atto di ricorso 30 ottobre 2023 da considerare quale opposizione ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA
– vanno trasmessi alla CO 1 perché proceda all'emanazione di una decisione su opposizione, la quale potrà se del caso essere successivamente fatta oggetto d'impugnativa dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ai sensi degli articoli 56 e segg. LPGA.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi alla CO 1 affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti