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41.1998.1 • TCAS TI 41.1998.1 Generato dall'IA

Military Disability Benefits Settlement Appeal

Numero d'incarto 41.1998.1
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A claimant appealed a federal military insurance office's decision regarding military disability benefits, seeking recalculation of the integrity damage indemnity, annuity, and lump-sum payment; however, the case became moot when the parties reached a comprehensive settlement agreement detailing the adjusted integrity damage annuity, effective retroactively from a specified date, and a lump-sum buyout amount, leading the court to approve the transaction, strike the case from the rolls, forgo court fees, and award the appellant CHF 1,000 in costs based on the complexity of the proceedings and work performed in preparing the appeal submissions.

Regesto Legislator

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Art. 49 cpv. 3 LAM, Art. 106 cpv. 2 lett. g LAM; Military Disability Benefits Settlement Appeal: La rendita per menomazione dell'integrità é riscattata conformemente all'art. 49 cpv. 3 LAM a partire dal 1° maggio 1998, sulla base di un grado di menomazione del 2,5%.

Parole chiave

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prestazione dell'assicurazione militare prestazioni dell'assicurazione invalidità liquidazione in capitale rendita assicurativa adattamento delle prestazioni d'assicurazione controversia di sicurezza sociale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 49 cpv. 3 LAM

This provision concerning the buy-out of the disability pension was cited in the transaction that the court homologated in its final order.

art. 106 cpv. 2 lett. g LAM

This provision was applied to determine the amount of costs awarded to the appellant.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 41.98.00001 MM/tf · Lugano 1 luglio 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will

statuendo sul ricorso del 13 marzo 1998 di

__________, contro

la decisione del 13 gennaio 1998 emanata da Ufficio federale ass. militare, 3001 Berna, rappr. da: __________, in materia di assicurazione militare federale ritenuto, - che, con ricorso 13 marzo 1998, __________ ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione 13 gennaio 1998 e la conseguente condanna dell’UFAM a “calcolare conformemente alle disposizioni legali vigenti: - l’indennità per danno d’integrità (Integritätsschaden);

- la rendita relativa (Integritätsschadenrente) a partire dal 1958; - l’importo di liquidazione (Aufkaufsumme)”;

- che, il 25 giugno 1998, il ricorrente ha comunicato al TCA di avere raggiunto con l’UFAM un accordo che risolve la vertenza sulle seguenti basi:

"1. La decisione su opposizione dell'UFAM del 13 gennaio 1998 é annullata, per quanto concerne la rendita per menomazione dell'integrità, e sostituita dalla presente transazione.

1. L'UFAM verserà al Signor __________ una rendita per menomazione dell'integrità del 2,5% retroattiva a partire dal 1° dicembre 1991.

2. La rendita per menomazione dell'integrità sarà calcolata come segue:

Responsabilità della

Confederazione: 100%

Importo di base: fr. 28'867.00 dal 01.12.1991 al 31.12.1994

fr. 29'690.00 dal 01.01.1995 al 31.12.1996

fr. 33'314.00 dal 01.01.1997 al 30.04.1998

Grado della

menomazione: 2,5%

Durata della

rendita: dal 01.12.1991 e per una durata indeterminata

Rendita mensile: fr. 60.15 dal 01.12.1991 al 31.12.1994

fr. 61.85 dal 01.01.1995 al 31.12.1996

fr. 63.15 dal 01.01.1997 al 30.04.1998

La rendita per menomazione dell'integrità é riscattata conformemente all'art. 49 cpv. 3 LAM a partire dal 1° maggio 1998, sulla base di un grado di menomazione del 2,5%.

L'importo risultante da questo riscatto, calcolato tramite le tabelle degli indici di mortalità Stauffer/Schaetzle é di fr. 8'806.20 (ottomilaottocentosei e 20/100). Ad esso va aggiunta la rendita retroattiva partire dal 1° dicembre 1991 la quale ammonta a fr. 4'720.35 (60.15 x 37 + 61.85 x 24 + 63.15 x 16).

Il totale della rendita ammonta quindi a fr. 13'526.55 (tredicimilacinquecentoventisei e 55/100).

3. Il Signor __________ ritira il ricorso inoltrato contro la decisione su opposizione dell'UFAM del 13 gennaio 1998.

4. Le spese del Signor __________ sono fissate dal Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino."

(e meglio come alla transazione inviata il 25 giugno 1998);

- rilevato che la causa é di conseguenza divenuta priva d’oggetto (cfr. DTF 104 V 162);

- che, per la fissazione di un’indennità per spese, le parti si sono rimesse al giudizio di questo TCA;

- che, in concreto, si giustifica l’applicazione, per analogia, della giurisprudenza federale secondo la quale una parte vittoriosa non rappresentata ha eccezionalmente il diritto d’ottenere un’indennità per ripetibili per l’attività da lei svolta se la causa é complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l’attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi d’organisation judiciaire, n.

1 ad art. 159);

- che l’ammontare dell’indennità dev’essere stabilito applicando esclusivamente i criteri posti dall’art.

106 cpv. 2 lett. g LAM, giusta il quale le ripetibili sono determinate in relazione alla fattispecie e alle difficoltà del processo, senza tener conto del valore litigioso (sentenza 9.6.1998 del Consiglio di moderazione in re avv. B., inedita);

- che, esaminata la nota 6 giugno 1998 presentata dal ricorrente, possono essere considerate unicamente le spese derivanti dalla preparazione dell’allegato di ricorso 13 maggio 1998;

- che, considerata la difficoltà del processo nonché l’impegno prestato dall’insorgente nella preparazione e nella redazione del proprio allegato di ricorso - prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto delle assicurazioni sociali - questo TCA ritiene giustificato assegnare un’indennità per spese omnicomprensiva di fr. 1’000.--;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La causa é stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’UFAM verserà al ricorrente un’indennità per spese di fr. 1’000.--.

3.- Intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente Il segretario

Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti