Insured's Appeal of Time-Barred Military Allowance Recalculation Denied
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn insured party appealed a decision upholding the denial of a recalculation for military insurance daily allowances for a period in 1985, despite requesting the adjustment in 1996. The court dismissed the appeal, reasoning that under the relevant law, the right to claim retroactive benefits expires five years after the end of the month for which they were due, meaning the claim for benefits pertaining to January and February 1985 was irremediably time-barred by February 1990, rendering the later request moot regardless of the correct income calculation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 LAM; Insured's Appeal of Time-Barred Military Allowance Recalculation Denied: The court dismissed the appeal, reasoning that under the relevant law, the right to claim retroactive benefits expires five years after the end of the month for which they were due, meaning the claim for benefits pertaining to January and February 1985 was irremediably time-barred by February 1990, rendering the later request moot regardless of the correct income calculation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article established the substantive reason for dismissing the appeal because the right to claim retroactive payments had expired.
This order addresses the costs, stating that no court fees will be charged and costs are borne by the State.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 41.97.00001 rf/sg · Lugano 9 luglio 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto dei giudici: · Daniele Cattaneo, presidente, Giovanna Roggero-Will, Silvia Torricelli
segretario: · Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 febbraio 1997 di
__________, contro
la decisione del 29 novembre 1996 emanata da Uff.fed.assicurazione militare, 3001 Berna, rappr. da: __________, in materia di assicurazione militare federale.
- ritenuto che con decisione
20 marzo 1985 l'UFAM ha stabilito l'importo dell'indennità giornaliera dovuta al ricorrente dal 4 gennaio 1985 al 5 febbraio 1985;
- avvertito che il 15 aprile 1996 l'insorgente ha chiesto all'UFAM di ricalcolare l'indennità e di versargli il conguaglio;
- letta la decisione su opposizione 29 novembre con la quale l'UFAM ha costatato che il diritto all'indennità per l'anno 1985 era perento;
- visto il presente, tempestivo ricorso con il quale l'assicurato chiede di ricalcolare l'indennità dovuta per il periodo dal 4 gennaio 1985 al 5 febbraio 1985 su di un reddito annuo di fr. 79'152.--;
- preso atto che con risposta
7 aprile 1997 l'UFAM propone di respingere l'impugnativa;
- letto lo scritto 12 aprile 1997 dell'assicurato il quale si riconferma nelle note conclusioni ricorsuali;
- considerato che:
a) in applicazione dell'art. 14 LAM, il diritto alle prestazioni arretrate si estingue cinque anni dopo la fine del mese per il quale esse erano dovute;
b) ciò significa che le prestazioni dovute per gennaio e febbraio 1985 dovevano essere versate al più tardi entro gennaio/febbraio 1990;
c) dopo il febbraio 1990 il diritto alle prestazioni assicurative per il 1985 è irrimediabilmente perento;
d) poiché l'assicurato si è annunciato in data 15 aprile 1996 (doc. _) per ottenere un aumento dell'indennità dovuta dal 4 gennaio 1985 al 11 febbraio 1985, la sua pretesa non può più essere ascoltata;
e) può dunque rimanere irrisolto il quesito se l'indennità dovuta per il periodo in questione fosse davvero superiore a quella effettivamente pagata;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti