Federal Military Insurance Disability Benefits Settlement Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involved an appeal against a federal military insurance decision concerning disability benefits, which the parties resolved via a settlement agreement; the court consequently struck the case from the rolls, homologating the agreement that annulled the prior decision and established the appellant's entitlement to a retroactive disability pension retroactive to June 1, 1995, calculated based on varying assumed and actual salaries, indemnification rates, and disability percentages for the years 1995, 1996, and indefinitely starting 1997, while ordering the opposing federal office to pay the appellant 800 in legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IALegge di procedura 6.4.1961, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Military Insurance Disability Benefits Settlement Appeal: Il signor __________ ritira il ricorso inoltrato contro la decisione su opposizione dell'UFAM del 15 marzo 1996.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the context of the procedural rules governing the decision, though the specific article used for the main order (striking the case) is implicit in the order itself regarding the withdrawal/settlement.
This article implicitly governs the procedure for legal aid/costs in the context of the federal court appeal warning, although the actual cost imposition is handled by the cantonal court's own rules regarding costs (spese) and indemnities (ripetibili).
This article is referenced indirectly as the basis for deciding on costs (ripetibili) in the final order, specifically concerning the payment of CHF 800.00 by the UFAM to the appellant.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 41.96.00004 FZ/nh · Lugano 28 novembre 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 18 giugno 1996 interposto da
__________, rappr. da: __________, contro
la decisione del 15 marzo 1996 emanata da Uff.fed.assicurazione militare, 3001 Berna, rappr. da: __________, in materia di assicurazione militare federale letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 11 luglio 1996 della parte convenuta;
richiamato il verbale del 20 maggio 1997 ;
rilevato che le parti sono giunte direttamente alla soluzione transattiva della vertenza sulle seguenti basi:
" 1. La decisione su opposizione dell'UFAM del 15 marzo 1996 è annullata e sostituita dalla presente transazione.
2. L'UFAM verserà al signor __________ una rendita di invalidità retroattiva a partire dal 1° giugno 1995.
3. La rendita di invalidità sarà calcolata come segue:
Dal 1° giugno al 31 dicembre 1995
Responsabilità della Confederazione: 100%
Salario annuo ipotizzabile in qualità
di istruttore militare: fr. 140'763.--
Salario effettivo: fr. 118'176.--
Tasso di indennizzo: 95%
Invalidità: 16%
Massimo guadagno annuo assicurato: fr. 118'491.--
Rendita annua: fr. 18'010.80
Rendita mensile: fr. 1'500.90
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
Responsabilità della Confederazione: 100%
Salario annuo ipotizzabile in qualità
di istruttore militare: fr. 140'058.--
Salario effettivo: fr. 118'275.--
Tasso di indennizzo: 95%
Invalidità: 16%
Massimo guadagno annuo assicurato: fr. 118'491.--
Rendita annua: fr. 18'010.80
Rendita mensile: fr. 1'500.90
A partire dal 1° gennaio 1997 e per una durata indeterminata
Responsabilità della Confederazione: 100%
Salario annuo ipotizzabile in qualità
di istruttore militare: fr. 138'111.--
Salario effettivo: fr. 119'104.--
Tasso di indennizzo: 95%
Invalidità: 14%
Massimo guadagno annuo assicurato: fr. 122'046.--
Rendita annua: fr. 16'232.10
Rendita mensile: fr. 1'352.70
4. Il signor __________ ritira il ricorso inoltrato contro la decisione su opposizione dell'UFAM del 15 marzo 1996.
5. Le spese del signor __________ sono fissate dal Tribunale delle assicurazioni del canton Ticino."
(e meglio come alla transazione inviata in data 25 novembre 1997 al Tribunale dall'avv. ___________);
preso atto che le parti per quanto concerne le ripetibili si rimettono al giudizio del TCA, l'UFAM verserà al ricorrente fr. 800.-;
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UFAM verserà al ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili;
3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo