Insured Accepts Settlement for Disability Benefits Following Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn insured party appealed a military insurance decision regarding disability benefits, leading to a proposed settlement where the non-impaired income was fixed based on the insured's former photography work plus potential earnings as a full-time salesperson (Fr. 73,608), and the impaired income was set at 75% of the potential salesperson earnings (Fr. 39,750), resulting in a 45% degree of disability, which both parties accepted during the hearing. Consequently, the court dismissed the case from the rolls due to the intervening settlement, which was homologated, reserving the right for the federal insurance court to review the disability assessment if the impaired income improved.
Regesto Legislator
Generato dall'IALegge di procedura 6.4.1961, art. 1 della Legge di procedura 6.4.1961, art. 2 della Legge di procedura 6.4.1961; Insured Accepts Settlement for Disability Benefits Following Appeal: 73,608), and the impaired income was set at 75% of the potential salesperson earnings (Fr. 39,750), resulting in a 45% degree of disability, which both parties accepted during the hearing. Consequently, the court dismissed the case from the rolls due to the intervening settlement, which was homologated, reserving the right for the federal insurance court to review the disability assessment if the impaired income improved.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the context of the court's powers regarding the procedure, although the specific article leading to the order is the removal from the roll.
Although not explicitly numbered in the dispositive, the first order (stralcio dai ruoli) is based on the procedural rules cited above.
Used to rule on the collection of court fees (tassa di giustizia) and costs (spese).
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 41.95.00006 AM 7/93 DC/es · Lugano 18 aprile 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 13 settembre 1993 interposto da
__________, rappr. da: avv. __________, contro
la decisione del 12 marzo 1993 emanata da
Uff.fed.assicurazione militare, 3001 Berna, rappr. da: Ufficio fed.assicurazione militare, 6500 Bellinzona, in materia di assicurazione militare federale.
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 7 ottobre 1993 della parte convenuta;
richiamato il verbale 17 aprile 1996 del seguente tenore:
" preso atto che l'UFAM è ora disposto a riconoscere la perdita di guadagno dovuta all'impossibilità per l'assicurato di esercitare l'attività di fotografo il giudice delegato propone di fissare il reddito da non invalido in Fr. 73'608.-- (Fr. 20'000.-- quale fotografo + Fr. 53.608.-- che l'assicurato avrebbe potuto ottenere lavorando come venditore a tempo pieno e con rendimento completo).
Il reddito da invalido, tenuto conto anche della giurisprudenza del TCA relativa ai redditi da applicare in attività leggere adeguate, viene fissato in Fr. 39''750.-- (pari al 75% di Fr. 53'608.-- per tener conto degli impedimenti quale venditore).
Il grado d'invalidità è dunque del 45%, fissato su un guadagno assicurato di Fr. 73'608.--.
Conformemente alla giurisprudenza federale l'UFAM provvederà ad una revisione del grado d'invalidità in caso di miglioramento duraturo del reddito da invalido.
Il grado di IMI viene confermato al 5%.
Le parti accettano seduta stante la proposta transattiva per cui la causa sarà stralciata dai ruoli. "
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
3.
intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo