Military Insurance Claim Settlement and Case Dismissal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA legal challenge was brought against a federal military insurance office's decision regarding a claim, but the proceedings became moot when the federal office proposed, and the claimant subsequently accepted, a settlement recognizing a 2.5% impairment of integrity starting from July 1992; consequently, the court struck the case from the rolls, homologating the agreement, assigning costs to the State, and informing the parties of their right to appeal the procedural disposition to the Federal Insurance Tribunal.
Regesto Legislator
Generato dall'IALegge di procedura 6.4.1961, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Military Insurance Claim Settlement and Case Dismissal: intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis law is cited as the basis for the decision, although the operative part specifically relates to procedural aspects concerning appeal rights in point 3.
This article, concerning legal aid, is implicitly referenced in point 2 regarding the costs borne by the State after the case became moot due to settlement (no court fee charged).
This article regarding costs is implicitly referenced in point 2, which orders that costs (spese) are to be borne by the State.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 41.95.00005 AMF 1/94 DC/fz · Lugano 26 aprile 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo
vista la causa promossa il 25 febbraio 1994 da
__________, rappr. da: avv. __________ contro
la decisione del 23.8.93 emanata da
Uff.fed.assicurazione militare, 3001 Berna, rappr. da: Ufficio fed.assicurazione militare, 6500 Bellinzona, in materia di assicurazione militare federale.
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 20.4.94 della parte convenuta che propone la reiezione del gravame;
rilevato che in occasione dell’udienza di data 22.4.96 l’Ufficio convenuto ha proposto di risolvere in via transattiva la vertenza nel senso di riconoscere al ricorrente una menomazione dell’integrità del 2,5% a partire dal luglio 1992 (cfr. doc. _);
rilevato che nel termine all’uopo assegnatogli, il rappresentante dell’insorgente ha comunicato di aderire alla proposta transattiva dell’UFAM (cfr. doc. _);
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
3.
intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo