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40.2002.2 • PP TI 40.2002.2 Generato dall'IA

Federal Office of Communications v. Confiscation Order Prescription Period

Numero d'incarto 40.2002.2
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party opposed an independent confiscation order concerning an illicit gain of 160,000 Swiss Francs, sought by the Federal Office of Communications following a conviction for violations of telecommunication law between 1995 and January 15, 1997. The court ruled that the right to order confiscation, despite the underlying offenses being misdemeanors with a two-year criminal prosecution statute of limitations, is governed by a five-year prescription period which, in this context, is subject to interruption rules analogous to those for criminal action, concluding that since the last offense on January 15, 1997, no interrupting procedural act had occurred against the entity until the confiscation order of January 24, 2002, thus leading to the extinction of the confiscation procedure due to the five-year relative prescription period having elapsed.

Regesto Legislator

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Art. 11 cpv. 1 LDPA, Art. 59 CP, art. 72 n. 2 vCP, art. 66 segg. LDPA, art. 273 segg. CPP; Federal Office of Communications v. Confiscation Order Prescription Period: The court ruled that the right to order confiscation, despite the underlying offenses being misdemeanors with a two-year criminal prosecution statute of limitations, is governed by a five-year prescription period which, in this context, is subject to interruption rules analogous to those for criminal action, concluding that since the last offense on January 15, 1997, no interrupting procedural act had occurred against the entity until the confiscation order of January 24, 2002, thus leading to the extinction of the confiscation procedure due to the five-year relative prescription period having elapsed.

Parole chiave

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confisca penale prescrizione interruzione della prescrizione violazione dei diritti procedurali azione penale durata dell'infrazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 11 cpv. 1 LDPA
Cited in the preamble to the ruling, providing context for the prescriptive period applicable to contraventions, which formed the basis for the decision.
Art. 59 CP
che tale norma si applica anche, per analogia, alla procedura di confisca giusta l'art. 59 CP (Baumann in: Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2003, n.
art. 72 n. 2 vCP
Cited as the legal basis for extinguishing the confiscation procedure due to prescription, as the stipulated deadline elapsed.
art. 66 segg. LDPA
Cited in the preamble to the ruling, governing procedural costs in the context of the decision.
art. 273 segg. CPP
Cited in the preamble to the ruling, governing the procedure for appeals, relevant to the final order regarding appeal rights.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 72 n. 2 vCP

Cited as the legal basis for extinguishing the confiscation procedure due to prescription, as the stipulated deadline elapsed.

art. 11 cpv. 1 LDPA

Cited in the preamble to the ruling, providing context for the prescriptive period applicable to contraventions, which formed the basis for the decision.

art. 66 segg. LDPA

Cited in the preamble to the ruling, governing procedural costs in the context of the decision.

art. 273 segg. CPP

Cited in the preamble to the ruling, governing the procedure for appeals, relevant to the final order regarding appeal rights.

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Testo completo

Incarto n. 40.2002.2/AMM 01-2001-363 · Bellinzona 11 febbraio 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire nella procedura di confisca a carico della

__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);

siccome

ritenuta colpevole di infrazione all'art. 57 cpv. 1 lett. c, d ed e della legge federale del 21 giugno 1991 sulle telecomunicazioni (vLTC);

per fatti avvenuti a __________ e a __________ tra il 1995 e il 15 gennaio 1997;

e meglio come all'ordine di confisca indipendente n. __________ di data __________ 2002 del Ufficio federale delle comunicazioni, __________, con cui si è proposto

– la confisca del guadagno illecito per fr. 160 000.–, e

– il pagamento di oneri processuali per complessivi fr. 1180.–;

vista l'opposizione interposta tempestivamente il 22 febbraio 2002 dall'accusata;

considerato che i reati contemplati dall'ordine di confisca in esame sono contravvenzioni a norma della Legge federale sul diritto penale amministrativo;

che secondo l'art. 11 cpv. 1 LDPA l'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in due anni;

che il diritto di ordinare la confisca si prescrive nondimeno in cinque anni (art.

59 n. 1 cpv. 3 CP, nella versione in vigore fino al 30 settembre 2002);

che per l'art. 72 n. 2 vCP, in vigore fino al 30 settembre 2002, "la prescrizione è interrotta da ogni atto d'istruzione di un'autorità incaricata dal procedimento come pure da ogni decisione del giudice diretti contro l'agente, in particolare dalle citazioni e dagli interrogatori, dagli ordini d'arresto o di perquisizione domiciliare, da un ordine di perizie, come pure dall'esercizio di ogni rimedio giuridico contro una decisione. In ogni caso d'interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, l'azione penale è prescritta in tutti i casi quando il termine ordinario della prescrizione sia superato dalla metà; o, se si tratta di reati contro l'onore e di contravvenzioni, col decorso di un termine pari al doppio della durata normale";

che tale norma si applica anche, per analogia, alla procedura di confisca giusta l'art. 59 CP (Baumann in: Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2003, n. 51 in fine ad art. 59 CP);

che in concreto i reati compiuti dall'interessata, per il tramite del suo direttore, sono cessati il 15 gennaio 1997 (ordine di confisca, pag. 6 in basso e pag. 7 in alto; cfr. anche act. IV, pag. 2 verso il basso);

che dopo di allora – e fino all'ordine di confisca del 24 gennaio 2002 – non è stato compiuto nessun atto interruttivo della prescrizione nei confronti della società, non essendo essa parte al procedimento penale a carico del proprio direttore (cfr. sentenza 23 marzo 2000 della Camera dei ricorsi penali, consid. 4, nell'inc. DT.__________ della Pretura della giurisdizione di __________ __________);

che le lettere del 2 e del 23 novembre 2001 fra l'Ufficio federale delle comunicazioni e il patrocinatore dell'accusata – di natura meramente interlocutoria – non configurano altresì "atti d'istruzione", né tanto meno "decisioni del giudice diretti contro l'agente" nel senso dell'art.

72 n. 2 cpv. 1 vCP;

che il procedimento di confisca nei confronti dell'accusata si è dunque estinto per prescrizione relativa 5 anni dopo la cessazione dei reati, ossia il 15 gennaio 2002;

per questi motivi,

visti gli art. 72 n. 2 vCP, 11 cpv. 1, 66 segg. LDPA e 273 segg. CPP;

pronuncia: 1. La procedura di confisca nei confronti di __________ __________, __________, è estinta per intervenuta prescrizione.

2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso dev'essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della decisione, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

4. Intimazione a:

– __________ __________, __________, – Ufficio federale delle comunicazioni, ______________________________, – avv. __________ __________, __________, – Procuratore pubblico Claudia Solcà, __________, – Procuratore generale della Confederazione, Berna.

Il giudice: La segretaria: