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40.1999.3 • TCAS TI 40.1999.3 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal in Family Allowance Dispute

Numero d'incarto 40.1999.3
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party filed an appeal against a decision by the cantonal compensation fund regarding family allowances, but subsequently communicated the withdrawal of the appeal to the court. The court found that since the appealing party explicitly requested the withdrawal, the case had become moot, leading to the decision to strike the case from the rolls without imposing any fees or costs.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.61; Withdrawal of Appeal in Family Allowance Dispute: The court found that since the appealing party explicitly requested the withdrawal, the case had become moot, leading to the decision to strike the case from the rolls without imposing any fees or costs.

Parole chiave

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assegno familiare revoca del gratuito patrocinio fondo di compensazione vertenza di assicurazione sociale decisione incidentale impugnabile spese di trasloco Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Legge di procedura 6.4.61
This law is referenced in the preamble context leading up to the orders, governing the procedure which resulted in the case being struck from the roll.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61

This law is referenced in the preamble context leading up to the orders, governing the procedure which resulted in the case being struck from the roll.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 40.99.00003 os · Lugano 21 luglio 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 12 giugno 1999 interposto da

__________, contro

la decisione del 28 maggio 1999 da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia letti ed esaminati gli atti;

richiamata l'ordinanza 1° luglio 1999 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta;

vista la lettera 6 luglio 1999 della parte ricorrente che comunica il ritiro del ricorso;

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo