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40.1997.2 • TCAS TI 40.1997.2 Generato dall'IA

Appeal Regarding Agricultural Family Allowance Status for Descendant Working on Family Farm

Numero d'incarto 40.1997.2
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual appealed a decision granting agricultural family allowances based on the "small farmer" status, arguing for the higher rate applicable to agricultural employees, because they worked for their parent and received a modest income. The court upheld the initial decision, reasoning that the federal law on family allowances in agriculture explicitly excludes direct descendants working on the farm owner's business from being considered agricultural employees, thus qualifying them instead as independent small farmers whose entitlement and rate (CHF 155.00 per month for a child in a lowland area) are governed by different federal provisions.

Regesto Legislator

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Art. 7 LFA, Art. 1 cpv. 1 LAF, Art. 1 cpv. 2 LAF, Art. 5 cpv. 1 LAF, Art. 5 cpv. 2 LAF, Art. 3 cpv. 1 dell; Appeal Regarding Agricultural Family Allowance Status for Descendant Working on Family Farm: The court upheld the initial decision, reasoning that the federal law on family allowances in agriculture explicitly excludes direct descendants working on the farm owner's business from being considered agricultural employees, thus qualifying them instead as independent small farmers whose entitlement and rate (CHF 155.00 per month for a child in a lowland area) are governed by different federal provisions.

Parole chiave

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assegno per l'azienda assegno per i figli zone agricole reddito determinante diritto successorio rurale discendente Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 7 cpv. 1 LAF

Cited in the reasoning to justify the amount of the family allowance for small farmers, which is confirmed implicitly by the dismissal of the appeal against the established amount.

Art. 5 cpv. 1 LAF

Cited to establish the right to family allowances for small farmers (independent condition farmers).

Art. 1 cpv. 2 LAF

Cited to establish the exclusion of ascendants and descendants of the farm owner from the category of agricultural workers entitled to the allowance.

Art. 1 cpv. 1 LAF

Cited to define who is entitled to family allowances for agricultural workers.

Art. 3 cpv. 1 OAFam

Cited to define who is considered an independent small farmer.

Art. 9

Mentioned in connection with the income limit adjustment in Art. 5 cpv. 2 LAF, although the provision itself is not explicitly cited in the dispositive.

Art. 5 cpv. 2 LAF

Cited to specify the income ceiling for entitlement to family allowances for small farmers.

Art. 2 al. LFA

Cited in the respondent's argument (which the court adopts) regarding the status of family members.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 40.97.00002 dc/nh · Lugano 7 aprile 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici: · Daniele Cattaneo, presidente, Giovanna Roggero-Will, Silvia Torricelli segretario: · Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 novembre 1997 di

__________, contro

la decisione del 20 ottobre 1997 emanata da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni familiari ai contadini ritenuto, in fatto

1.1. In data 20 ottobre 1997 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha inviato a __________ la seguente decisione:

" Abbiamo esaminato la sua domanda di assegni familiari ai piccoli contadini e le accordiamo le seguenti prestazioni:

assegni per i figli:

nome data di nascita scadenza diritto importo mensile

__________ 15/11/1994 30/11/2010 155.00

Validità: dal 1° APRILE 1996 al 31 MARZO 1998."

(cfr. atti dell'incarto)

1.2. Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato al TCA un tempestivo ricorso nel quale si è così espresso:

" Mi sono già informato e, ricevo solo fr. 155.- mensili anziché fr. 183.- e la risposta datami è stata motivata dal fatto che sono figlio del datore di lavoro e quindi l'importo è adeguato.

Non sono assolutamente d'accordo con questa decisione, in quanto la sopraccitata motivazione mi sembra infondata, perché anche se sono il figlio del principale, rimango comunque un dipendente con un modesto reddito."

1.3. Nella sua risposta dell'11 dicembre 1997 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

" Ai sensi degli articoli 1 e

2 al. LFA, i parenti del proprietario dell'azienda in linea diretta ascendente o discendente non sono considerati salariati agricoli, bensì persone a condizione indipendente (art. 3, 1 al. RFA) e quindi con il diritto agli assegni familiari previsti per i piccoli contadini indipendenti.

L'importo di questi assegni per il periodo dal 1° aprile 1996 al 31 marzo 1998 è stato fissato a fr. 155.- per i primi due figli e fr. 160.- dal 3 figlio per chi lavora nelle regioni del piano, e a fr. 175.- per i primi due figli e fr. 180.- dal 3 per chi lavora nelle aziende agricole di montagna (art. 7 LFA). Per i contadini indipendenti delle regioni di montagna, il Cantone Ticino sovvenziona fr. 5.- al mese per figlio (l'aiuto verrà tolto con il 1° gennaio 1998).

Nella fattispecie il signor __________, lavora nell'azienda agricola del signor __________.

Il nostro assicurato lavorando per il padre viene quindi considerato contadino indipendente con il diritto agli assegni familiari per piccoli contadini.

L'azienda agricola si trova a __________, e viene quindi considerata zona del piano, permettendo al signor __________ di percepire fr. 155.- al mese per figlio.

L'assegno di fr. 183.- mensili menzionato dal ricorrente, è l'importo degli assegni familiari cantonali percepiti dai salariati nel Cantone Ticino, mentre nell'agricoltura gli assegni familiari sono federali.

Si chiede pertanto a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni di voler respingere il ricorso e confermare la decisione impugnata." (Doc. _)

in diritto

2.1. La Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura del 20 giugno 1952 prevede in particolare la possibilità di versare assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini.

Secondo l'art. 1 cpv. 1 LAF hanno diritto agli assegni familiari per i lavoratori agricoli le persone rimunerate, occupate in un'azienda agricola come salariati.

L'art 1 cpv. 2 LAF stabilisce che i membri della famiglia del capo d'azienda occupati nella stessa hanno parimenti diritto agli assegni familiari, eccettuati:

a. gli ascendenti e discendenti del capo d'azienda;

b. i generi o le nuore del capo d'azienda, che verosimilmente assumeranno l'azienda in proprio.

L'art 5 cpv. 1 LAF precisa invece che hanno diritto agli assegni familiari per piccoli contadini i contadini di condizione indipendente occupati principalmente o accessoriamente nell'agricoltura e gli alpigiani.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAF i contadini occupati nell'agricoltura a titolo principale o accessorio hanno

diritto agli assegni familiari soltanto se il loro reddito netto non supera i 30'000 franchi annui. Il limite aumenta di 5'000 franchi per ciascun figlio giusta l'articolo 9. Il Consiglio federale adegua tale limite di reddito all'evoluzione dei redditi nell'agricoltura e nelle altre branche economiche, per norma ogni due anni.

L'art 3 cpv. 1 dell'Ordinanza sugli assegni familiari nell'agricoltura (OAFam) prevede al cpv.

1 che sono considerati piccoli contadini di condizione indipendente i capi d'azienda e i membri della loro famiglia che collaborano nell'azienda e non sono considerati salariati.

L'art 7 cpv. 1 LAF, in relazione con l'Ordinanza concernente l'adattamento del limite di reddito e degli assegni per i figli secondo la LAF del 18 marzo 1996 (RS 836.13; cfr. art.

7 cpv. 2 LAF), stabilisce che l'assegno familiare per piccoli contadini è un assegno per i figli, pagato in ragione di ogni figlio secondo l'articolo 9. Esso ammonta, per i primi due figli, a 155 franchi il mese nelle regioni di pianura e a 175 franchi il mese nelle regioni di montagna e, per il terzo figlio e ogni figlio seguente, a 160 franchi nelle regioni di pianura e a 180 franchi nelle regioni di montagna. Per la graduazione delle prestazioni, è determinante il numero dei figli per i quali il piccolo contadino ha diritto agli assegni.

2.2. Nella presente fattispecie il reddito netto di __________ non supera il limite di reddito fissato dalla legge (cfr. atti dell'incarto). Giustamente la Cassa gli ha dunque riconosciuto il

diritto all'assegno per il figlio __________.

Pure l'importo di fr. 155.- mensili corrisponde a quanto prescritto dalla legge federale, non innalzato, nel presente caso, dalla legislazione cantonale (cfr. consid. 1.3. e Pratique VSI 1998 pag. 9).

La decisione impugnata si rivela corretta e deve dunque essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é respinto.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti