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40.1997.1 • TCAS TI 40.1997.1 Generato dall'IA

Farmer Family Allowances Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numero d'incarto 40.1997.1
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The court dismissed an appeal regarding a decision by the cantonal compensation fund concerning farmers' family allowances because the appellant failed to comply with the mandatory procedural requirements outlined in the relevant procedural law, specifically by not completing the appeal within the final, peremptory ten-day extension granted by the court for rectifying the initial formal deficiencies.

Regesto Legislator

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art. 1a cpv 1 della Legge di procedura 6 aprile 1961 (LPAss, artt. 1a, 2 e 8 della Legge di procedura 6 aprile 1961; Farmer Family Allowances Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: amministrativo al Tribunale Federale delle Assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6002 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Parole chiave

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rispetto del termine assegni familiari presupposto processuale decisione pregiudiziale fondo di compensazione diritto agrario Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 1a cpv 1 della Legge di procedura 6 aprile 1961 (LPAss
artt. 1a, 2 e 8 della Legge di procedura 6 aprile 1961
These articles form the legal basis for declaring the appeal inadmissible.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 1a cpv 1 della Legge di procedura 6 aprile 1961 (LPAss)

This article was cited in the preliminary order setting a deadline, which ultimately led to the inadmissibility declared in the final dispositive (though the final dispositive cites the entire LPAss section).

artt. 1a, 2 e 8 della Legge di procedura 6 aprile 1961

These articles form the legal basis for declaring the appeal inadmissible.

art. 1a cpv 1 della Legge di procedura 6 aprile 1961 (LPAss)

This article justifies the inadmissibility declared in order 1.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 40.97.00001 os · Lugano 24 ottobre 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 28 aprile 1997 di

__________, contro

la decisione del 23 aprile 1997 emanata da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni familiari ai contadini letti ed esaminati gli atti;

richiamato il decreto 28 aprile 1997 del Tribunale col quale costatato che il ricorso non ossequiava i requisiti di cui all'art. 1a cpv 1 della Legge di procedura 6 aprile 1961 (LPAss), è stato assegnato alla parte ricorrente un ultimo termine perentorio di 10 giorni per completare il ricorso, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é irricevibile.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale Federale delle Assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6002 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

rilevato che il termine assegnato è infruttuosamente trascorso;

richiamati gli artt. 1a, 2 e 8 della Legge di procedura

6 aprile 1961.

decreta 1.- Il ricorso non è ricevibile.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti