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39.2004.5 • TCAS TI 39.2004.5 Generato dall'IA

Appeal Withdrawal Due to Mootness

Numero d'incarto 39.2004.5
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant filed an appeal against a decision by a cantonal family allowance fund concerning family allowances; during the proceedings, the court inquired about the status of a related application for modification of custody, and following developments viewed favorably by the appellant, the appellant formally withdrew the appeal. The court ruled that since the cause had become moot due to the withdrawal, the case was struck from the rolls without the imposition of fees or costs.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.1961; Appeal Withdrawal Due to Mootness: The court ruled that since the cause had become moot due to the withdrawal, the case was struck from the rolls without the imposition of fees or costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
assegno familiare ritiro dell'istanza giudiziaria procedure connesse decisione incidentale impugnabile riesame di una decisione precedente trasferimento privo d'oggetto

Disposizioni normative citate

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Legge di procedura 6.4.1961
Cited in relation to the procedural decision to strike the case from the rolls because it became moot.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.1961

Cited in relation to the procedural decision to strike the case from the rolls because it became moot.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 39.2004.5 rs · Lugano 7 febbraio 2005 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 22 aprile 2004 interposto da

RI 1 contro

la decisione del 22 marzo 2004 emanata da Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assegni di famiglia

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta 14 maggio 2004 della parte convenuta che propone la reiezione del gravame (cfr. doc. III);

richiamati, in particolare, lo scritto del

5 gennaio 2005 del TCA con cui è stato richiesto all’allora patrocinatrice di RI 1, avv. __________, di indicare se la Commissione Tutoria Regionale __________ aveva deciso in merito all’istanza di modifica di affidamento del 26 febbraio 2004 presentata dall’assicurato e dai suoi genitori (cfr. doc. V), la lettera del

10 gennaio 2005 dell’avv. __________, la quale ha comunicato di non più rappresentare l’assicurato nell’ambito della presente procedura e di avere, comunque, provveduto a trasmettere la richiesta di questo Tribunale allo stesso (cfr. doc. VI), e infine l’ulteriore scritto del 31 gennaio 2005 del TCA all’assicurato medesimo con cui lo si è invitato a rispondere al quesito già menzionato (cfr. doc. VII);

vista la lettera 4 febbraio 2005 nella quale l'insorgente, considerate le evoluzioni positive, dichiara di ritirare il ricorso (cfr. doc. VIII);

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli:

2. non si prelevano né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo