Appeal Mootness Due to Administrative Decision Reversal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant filed a timely appeal concerning a decision on family allowances issued by the cantonal family allowance fund. Before the appellate court could respond, the administrative authority issued a new decision fully granting the appellant's original claims, leading the appellant to subsequently withdraw the appeal. The court therefore struck the appeal from the rolls as moot, waived fees, and ordered the fund to pay the appellant costs for the appeal proceedings, rendering the request for legal aid also moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAfr. 800.-- a titolo di ripetibili; Appeal Mootness Due to Administrative Decision Reversal: Before the appellate court could respond, the administrative authority issued a new decision fully granting the appellant's original claims, leading the appellant to subsequently withdraw the appeal. The court therefore struck the appeal from the rolls as moot, waived fees, and ordered the fund to pay the appellant costs for the appeal proceedings, rendering the request for legal aid also moot.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article is cited in the reasoning to justify the administrative authority's ability to review the decision, which led to the appeal becoming moot.
This refers to the costs awarded to the appealing party in order no. 2.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 39.2003.8 dc/fz · Lugano 23 gennaio 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 10 gennaio 2003 interposto da
__________ rappr. da: __________ contro
la decisione del 12 dicembre 2002 emanata da Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto 17.01.03 della parte convenuta che precisa di aver emesso in pari data una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv.
1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque, anche l'avv. __________, con scritto 22.01.03, ha comunicato il ritiro del ricorso, aderendo alla nuova decisione della cassa (V);
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto e che l'assicurata ha diritto a ripetibili, ciò che rende priva d'oggetto pure la richiesta di assistenza giudiziaria (cfr. SVR 2002 AHV Nr. 20);
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese, la Cassa verserà alla ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo