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39.2003.11 • TCAS TI 39.2003.11 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Cantonal Family Allowance Fund Decision

Numero d'incarto 39.2003.11
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party appealed a cantonal family allowance fund's decision, but subsequently informed the court that it was withdrawing its appeal; consequently, the court declared the matter moot, struck the case from the docket, and waived any collection of fees or costs.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.61; Withdrawal of Appeal Regarding Cantonal Family Allowance Fund Decision: A party appealed a cantonal family allowance fund's decision, but subsequently informed the court that it was withdrawing its appeal; consequently, the court declared the matter moot, struck the case from the docket, and waived any collection of fees or costs.

Parole chiave

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assegno familiare revoca del gratuito patrocinio decisione incidentale impugnabile revoca della rendita d'invalidità ripetibili accordo fiscale preliminare Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Legge di procedura 6.4.61
Cited in the decree ordering the case to be struck off the rolls because the appeal was withdrawn.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61

Cited in the decree ordering the case to be struck off the rolls because the appeal was withdrawn.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 39.2003.11 dc/fz · Lugano 17 marzo 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 30 gennaio 2003 di

__________ contro

la decisione 21.01.03 della Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona in materia di assegni di famiglia

letti ed esaminati gli atti;

richiamata l'ordinanza 06.02.03 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta (II);

vista la lettera 07.03.03 della ricorrente che comunica il ritiro del ricorso (V);

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo