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39.2002.92 • TCAS TI 39.2002.92 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Family Allowance Eligibility

Numero d'incarto 39.2002.92
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party appealed a decision regarding family allowance benefits, specifically concerning a first infancy allowance, after an administrative calculation indicated that the applicant's income, enhanced by an ancillary allowance, exceeded the threshold of need, thereby precluding eligibility for the benefit. Following the court's notification to either maintain or withdraw the appeal based on this financial recalculation, the appellant communicated the withdrawal of the appeal, leading the court to rule that the matter was moot and consequently ordered the case stricken from the roll without costs or fees.

Regesto Legislator

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2. non si percepiscono né tasse né spese; Withdrawal of Appeal Regarding Family Allowance Eligibility: Following the court's notification to either maintain or withdraw the appeal based on this financial recalculation, the appellant communicated the withdrawal of the appeal, leading the court to rule that the matter was moot and consequently ordered the case stricken from the roll without costs or fees.

Parole chiave

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assegno familiare ricalcolo del reddito notificazione della decisione calcolo della prestazione revoca di prestazioni sociali legittimazione a ricorrere Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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2. non si percepiscono né tasse né spese
This order rules on the perception of fees and costs following the withdrawal of the appeal.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
2. non si percepiscono né tasse né spese

This order rules on the perception of fees and costs following the withdrawal of the appeal.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 39.2002.92 dc/gm · Lugano 4 agosto 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 28 novembre 2002 interposto da

__________ contro

la decisione del 5 novembre 2002 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assegni di famiglia (assegno di prima infanzia)

letti ed esaminati gli atti;

richiamato lo scritto 15 luglio 2003 del TCA a __________ del seguente tenore:

" con riferimento all'incarto citato, le trasmetto una copia della tabella che ho fatto allestire dall'amministrazione al fine di rendere più chiaro quanto esposto nella risposta di causa dell'11 giugno 2003, che le abbiamo già inviato.

In particolare, grazie all'aumento dell'assegno integrativo da fr. 111.- a fr. 791.-, i redditi superano il fabbisogno (fr. 47'262.- contro fr. 47'258.-).

In simili condizioni non vi è spazio per il riconoscimento del diritto ad un assegno di prima infanzia.

Alla luce di queste spiegazioni le fisso dunque un termine di 10 giorni per comunicare al Tribunale se intende mantenere il ricorso oppure se lo ritira." (cfr. Doc. _);

ritenuto che la ricorrente, con scritto 15 luglio 2003, ha comunicato il ritiro del ricorso (cfr. Doc. _);

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

decreta 1.

il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo