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39.2002.84 • TCAS TI 39.2002.84 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Family Allowances

Numero d'incarto 39.2002.84
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party appealed a cantonal family allowance fund's decision concerning family allowances, but subsequently informed the court by letter that it was withdrawing the appeal. Consequently, the court determined that the matter had become moot, and based on procedural law, it decreed that the case was struck from the rolls without imposing any fees or costs.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.61; Withdrawal of Appeal Regarding Family Allowances: Consequently, the court determined that the matter had become moot, and based on procedural law, it decreed that the case was struck from the rolls without imposing any fees or costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
assegno familiare revoca del gratuito patrocinio spese di procedura espulsione di familiari decisione incidentale impugnabile aspettativa per motivi personali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61
This procedural law governed the court's action in striking the case from the rolls after the appeal was withdrawn.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61

This procedural law governed the court's action in striking the case from the rolls after the appeal was withdrawn.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 39.2002.84 dc/fz · Lugano 14 aprile 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 4 novembre 2002 di

__________ contro

la decisione 10.10.02 della Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona in materia di assegni di famiglia

letti ed esaminati gli atti;

richiamata l'ordinanza 8.11.02 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta (II);

vista la lettera 20.01.03 della parte ricorrente che comunica il ritiro del ricorso (V);

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo