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39.2002.71 • TCAS TI 39.2002.71 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal in Family Allowance Case

Numero d'incarto 39.2002.71
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party filed an appeal against a decision concerning family allowances issued by the cantonal family allowance fund. After the court set a deadline for the opposing party to respond, the appealing party subsequently communicated the withdrawal of the appeal. Consequently, the court determined that the matter was moot and decreed the case struck from the rolls without imposing any fees or costs.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.61; Withdrawal of Appeal in Family Allowance Case: After the court set a deadline for the opposing party to respond, the appealing party subsequently communicated the withdrawal of the appeal. Consequently, the court determined that the matter was moot and decreed the case struck from the rolls without imposing any fees or costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
assegno familiare revoca del gratuito patrocinio espulsione di familiari decisione incidentale impugnabile accordo fiscale preliminare vertenza di assicurazione sociale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Legge di procedura 6.4.61
Cited in the decree as the basis for the procedural decision to strike the case from the rolls.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61

Cited in the decree as the basis for the procedural decision to strike the case from the rolls.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 39.2002.00071-72 dc/gm · Lugano 9 ottobre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 6 settembre 2002 interposto da

__________, contro

le decisioni del 9 agosto 2002 emanate dalla Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia

letti ed esaminati gli atti;

richiamata l'ordinanza 17 settembre 2002 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta;

vista la lettera 25 settembre 2002 della parte ricorrente che comunica il ritiro del ricorso (cfr. Doc. _);

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo