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39.2002.64 • TCAS TI 39.2002.64 Generato dall'IA

Appeal Moot Due to Subsequent Administrative Reconsideration

Numero d'incarto 39.2002.64
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was filed against a decision regarding family allowances, but the administrative authority subsequently issued two new decisions, dated after the appeal was lodged but before the response was due, which fully granted the appellant's claims and annulled the contested decision, thereby rendering the appeal moot according to the procedural law that allows administrative reconsideration prior to submitting a response. Consequently, the court struck the appeal from the record, ordered no court fees, and mandated the family allowance fund to pay the appellant a sum for costs and reimbursements.

Regesto Legislator

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Appeal Moot Due to Subsequent Administrative Reconsideration: Consequently, the court struck the appeal from the record, ordered no court fees, and mandated the family allowance fund to pay the appellant a sum for costs and reimbursements.

Parole chiave

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riesame amministrativo assegno familiare autorità amministrativa questioni processuali ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione impugnabilità della decisione di rinvio Sentenza o decisione senza scheda
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali

This provision is cited to establish the administrative authority's right to re-examine the challenged decision, which subsequently led to the appeal becoming moot.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 39.2002.64 dc/gm · Lugano 13 novembre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 19 luglio 2002 interposto da

__________ rappresentata da: __________ contro

la decisione del 19 giugno 2002 emanata da Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assegni di famiglia

letti ed esaminati gli atti;

visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 5 novembre 2002 due nuove decisioni con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;

ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv.

1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

richiamato lo scritto 8 novembre 2002 dell'avv. __________ del seguente tenore:

" Le due nuove decisioni dell'Istituto delle assicurazioni sociali, datate 5.11.2002 relative all'assegno integrativo e all'assegno di prima infanzia per la famiglia __________, sono corrette.

Con il ritiro del ricorso il procedimento emarginato può quindi venire stralciato, con protesta di spese e ripetibili." (cfr. Doc. _);

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

decreta 1.

il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

la Cassa cant. assegni familiari verserà alla parte ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo