Family Allowance Dispute Over Spouse's Employment and Contract Requirements
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn insured person appealed a decision concerning family allowances regarding her employment in a law firm where she worked for her spouse's firm, prompting a dispute over the interpretation of the law regarding spouses collaborating in a business, specifically whether a formal employment contract was required to deny the allowance. During the proceedings, the administrative body indicated a willingness to change its practice to potentially subject the employment relationship to contributions and grant the allowance, contingent upon proof of salary payment under social insurance law, leading the parties to reach a settlement where the appealed decision was overturned, the matter was returned to the administration to verify the existence of an employment contract, and the case was ultimately struck from the docket due to the successful transaction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 lett. c LAF, viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961; Family Allowance Dispute Over Spouse's Employment and Contract Requirements: During the proceedings, the administrative body indicated a willingness to change its practice to potentially subject the employment relationship to contributions and grant the allowance, contingent upon proof of salary payment under social insurance law, leading the parties to reach a settlement where the appealed decision was overturned, the matter was returned to the administration to verify the existence of an employment contract, and the case was ultimately struck from the docket due to the successful transaction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis procedural law is mentioned just before the final orders, setting the legal framework for the decision.
This is the primary order based on the parties' agreement (transazione).
This order concerns the non-levy of court fees and the allocation of costs.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 39.2002.57 dc/gm · Lugano 27 novembre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 17 giugno 2002 interposto da
1. __________ 2. __________ 3. __________ 1, 2, 3 __________ contro
la decisione del 15 maggio 2002 emanata da Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 19 agosto 2002 della parte convenuta (cfr. Doc. _);
richiamato il verbale 27 novembre 2002 del seguente tenore:
" La signora __________ lavora per lo studio legale __________. Non è stato stilato un contratto di lavoro nella forma scritta. Si occupa principalmente del notariato e di preparare molto del lavoro di segretariato. Preferiamo che a fare ciò sia una persona di formazione accademica. L'avv. __________ precisa che all'interno dello studio il personale non è diviso, nel senso che parte lavora per un avvocato e parte per l'altro, ma il personale lavora indistintamente per l'uno o l'altro avvocato a seconda dei bisogni. Lo stipendio ammonta a fr. 2700.- circa (c'è il foglio paga).
Il giudice delegato assegna all'assicurata un termine di 10 giorni per produrre comprova del versamento del salario.
Il giudice delegato chiede all'avv. __________ di prendere posizione sul senso da dare al termine "collaborano" contenuto all'art. 14 lett. c della LAF. L'avv. __________ premette che l'argomento che ci occupa oggi non è stato affrontato né al momento dell'adozione della nuova LAF, né al momento della prima revisione. L'avv. __________, dopo avere ricordato che questo concetto deve essere fatto risalire al messaggio del 1974 e che d'altra parte da allora le concezioni sono cambiate, ritiene che oggi il termine vada interpretato nel senso che non va assoggettato soltanto il datore di lavoro con il quale il coniuge semplicemente collabora, deve essere invece assoggettato il datore di lavoro che assume il coniuge con un contratto di lavoro.
Il giudice delegato chiede all'avv. __________ come deve interpretare quanto appena detto rispetto alla decisione formale e alla risposta di causa. L'avv. __________ precisa che l'interpretazione fino ad ora seguita va fatta risalire al messaggio del 1974, il quale significativamente citava l'esempio del marito che lavora nell'azienda della moglie (ciò che l'avv. __________ definisce un falso indipendente). L'avv. __________ precisa che nel contesto sociale e famigliare del tempo era in realtà inusuale che il marito lavorasse realmente da dipendente della moglie.
Sostanzialmente l'avv. __________ sostiene che vi è un cambiamento di prassi dell'amministrazione. Al proposito l'avv. __________, indipendentemente dalla soluzione del caso concreto, l'amministrazione ha deciso di cambiare la prassi, nel senso di non assoggettare soltanto coloro che collaborano nell'azienda del coniuge senza contratto di lavoro. L'avv. __________ precisa pure che questo problema è sorto dopo la prima revisione della LAF, in caso contrario sarebbe stato risolto in questo senso nell'ambito della modifica legislativa.
Il giudice delegato chiede all'avv. __________ di spiegare il senso della modifica apportata all'art. 14 lett. c LAF al momento in cui è stata elaborata la nuova legge sugli assegni di famiglia. L'avv. __________ precisa che non vi è stata nessuna modifica, è stato ripreso il tenore della legge del 1959.
Il giudice rileva che in realtà il CdS nel suo messaggio non aveva apportato alcuna modifica. In realtà, su iniziativa della Commissione della gestione (rapporto di maggioranza del 23.5.1996) è stato introdotto anche il termine "i coniugi". Questa circostanza è stata peraltro riportata anche nella decisione impugnata (doc. _).
L'avv. __________ risponde che nella sostanza non è cambiato nulla. Il giudice delegato chiede comunque perché è stato introdotto "i coniugi" e per quale scopo. L'avv. __________ risponde che si voleva dire che se i coniugi fondano una propria società e lavorano per la stessa, nessuno dei due ha diritto all'assegno.
Il giudice delegato assegna alla Cassa un termine di 10 giorni per inoltrare documentazione in questo senso.
Il giudice delegato constata che di fatto l'amministrazione, con il ventilato cambiamento di prassi, è disposta ad assoggettare lo studio legale __________ come datore di lavoro e a prelevare i relativi contributi, versando nel contempo l'assegno alla signora __________. Questa soluzione dipende in particolare dalla prova che l'assicurata consegue effettivamente un salario ai sensi dell'AVS.
In simili condizioni il giudice delegato propone la seguente soluzione transattiva:
- la decisione impugnata è annullata.
- gli atti sono ritrasmessi all'amministrazione affinché verifichi nuovamente se l'assicurata è legata da un contratto di lavoro.
- l'assicurata rinuncia alle ripetibili.
Le parti accettano la seguente proposta transattiva. La causa verrà stralciata dai ruoli."
(cfr. Doc. _)
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
3. intimazione alle parti.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo