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39.2002.56 • TCAS TI 39.2002.56 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Family Allowances

Numero d'incarto 39.2002.56
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was lodged against a cantonal family allowance fund's decision regarding family allowances, but the appealing party subsequently communicated the withdrawal of the appeal, rendering the case without object. Consequently, the court struck the case from the rolls and ordered that no fees or expenses be collected, based on the procedural law governing such dispositions when a matter is withdrawn.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.61; Withdrawal of Appeal Regarding Family Allowances: Consequently, the court struck the case from the rolls and ordered that no fees or expenses be collected, based on the procedural law governing such dispositions when a matter is withdrawn.

Parole chiave

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assegno familiare revoca del gratuito patrocinio indennità e spese spese di trasloco decisioni incidentali esenzione dal pagamento dei contributi Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Legge di procedura 6.4.61
Cited in relation to the order to strike the case from the rolls because the appeal was withdrawn.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61

Cited in relation to the order to strike the case from the rolls because the appeal was withdrawn.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 39.2002.00056 dc/fz · Lugano 10 luglio 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 12 giugno 2002 di

__________, contro

la decisione del 7.6.02 della Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona in materia di assegni di famiglia

letti ed esaminati gli atti;

richiamata l'ordinanza 13.6.02 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta (II);

vista la lettera 20.6/3.7.02 della parte ricorrente che comunica il ritiro del ricorso (III, V);

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo