Appeal Inadmissible Pending Waiver Decision on Improperly Received Allowances
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn insured party appealed an administrative decision ordering the repayment of supplementary family allowances received improperly between July 1999 and September 2001, requesting a full or partial waiver of repayment due to financial hardship and claiming good faith in the initial receipt of funds. The court found the appeal inadmissible because the administrative body had not yet issued a formal decision regarding the specific request for a waiver of restitution, which is a prerequisite for appellate review, and consequently transmitted the case file back to the relevant authority to rule on the waiver request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 44 cpv. 1 LAF, Art. 44 cpv. 3 LAF, Art. 68 LAF; Appeal Inadmissible Pending Waiver Decision on Improperly Received Allowances: The court found the appeal inadmissible because the administrative body had not yet issued a formal decision regarding the specific request for a waiver of restitution, which is a prerequisite for appellate review, and consequently transmitted the case file back to the relevant authority to rule on the waiver request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited to justify why the court could not rule on the request for forgiveness as the administrative body had not issued a decision.
Cited as the legal basis requiring the repayment of unduly received benefits, although the decision did not rule on the merits of the forgiveness.
Cited as the legal basis allowing the competent Fund to forgive repayment, although the decision did not rule on the merits of the forgiveness.
Cited in the reasoning which led to the decision to transmit the file back to the Cassa, although the appeal itself was declared inadmissible.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 39.2002.00054 dc/gm · Lugano 12 giugno 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 5 giugno 2002 di
__________, contro
la decisione del 15 maggio 2002 emanata da Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia
ritenuto che, - con decisione 15 maggio 2002 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha ordinato a __________ la restituzione degli assegni integrativi percepiti indebitamente dal 1° luglio 1999 al 30 settembre 2001 (cfr. doc. _);
- contro l'ordine di restituzione l'assicurata è tempestivamente insorta, e si è così espressa:
" Con riferimento alla vostra decisione datata 15.5.2002 mi permetto inoltrare domanda di condono per essere liberata dall'obbligo di restituire gli assegni di famiglia relativi al periodo compreso tra l'1.7.1999 e il 30.9.2001 di fr. 4'941.-.
Tenuto conto della mia situazione economica il provvedimento sopra menzionato mi costituirebbe un onere troppo grave. Attualmente sopporto le seguenti spese:
§ rimborso di fr. 300.-/mensili alla Spettabile __________ relativo ad un prestito personale in origine di fr. 12'000.-;
§ rimoborso di fr. 50.-/mensili alla Spettabile ditta __________ del Signor __________ relativo al debito costituito per poter arredare l'appartamento in seguito al divorzio;
§ fr. 270.-/mensili leasing automobile VW Polo;
§ imposte, cassa malati, affitto, figlia di sette anni,…
Vorrei precisare di aver agito in buona fede, in quanto la Spettabile __________, per ogni figlio di dipendenti, un contributo in soldi; non essendo mai stata informata a quanto ammontava questo importo, pensavo che nella cifra che percepivo mensilmente non era compreso anche l'assegno di famiglia.
Inoltre durante il 1998 è avvenuto il cambiamento della legge relativa ai divorzi, anno in cui mi sono separata/divorziata dal Signor __________." (cfr. Doc. _)
- l'assicurata ha inoltrato la domanda di condono direttamente all'amministrazione in data 5 giugno 2002 (cfr. Doc. _);
- ai sensi dell'art.
44 cpv. 1 LAF gli assegni indebitamente percepiti devono essere restituiti. La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto o in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave (art. 44 cpv. 3 LAF);
- nel caso di specie la ricorrente non contesta la restituzione degli assegni, bensì chiede che tale restituzione le sia condonata;
- l'amministrazione non ha emesso una decisione in merito, per cui su tale richiesta questa Corte non può statuire.
Secondo l'art.
68 LAF l'autorità di ricorso può, infatti, pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione emanata dalla Cassa per gli assegni familiari (cfr. RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine);
- pertanto gli atti vanno trasmessi alla Cassa, affinché emani una decisione formale in merito alla richiesta di condono della restituzione degli assegni indebitamente percepiti, contro la quale potrà ricorrere, entro 30 giorni dalla relativa ricezione, al TCA.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è irricevibile.
2.- L'incarto è trasmesso alla Cassa cantonale per gli assegni familiari, affinché statuisca sul condono della restituzione degli assegni integrativi richiesto dall'assicurata.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti