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39.2002.53 • TCAS TI 39.2002.53 Generato dall'IA

Appeal on Restitution of Undue Family Allowances Remitted for Waiver Determination

Numero d'incarto 39.2002.53
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The court addressed an appeal against a decision ordering the restitution of supplementary family allowances received between September 2000 and April 2002 due to undue payment, where the appellants sought a full waiver of the repayment based on their good faith and severe financial hardship resulting from long-term disability issues and delays in receiving disability benefits. The court found the appeal inadmissible because the administrative body had not yet issued a formal decision regarding the appellants' subsequent request for a waiver of repayment, and consequently, it transmitted the case back to the Family Allowance Fund to rule on the waiver request before any further appeal could be lodged.

Regesto Legislator

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Art. 44 cpv. 1 LAF, Art. 44 cpv. 3 LAF, Art. 68 LAF, Art. 39.2002.00053; Appeal on Restitution of Undue Family Allowances Remitted for Waiver Determination: The court found the appeal inadmissible because the administrative body had not yet issued a formal decision regarding the appellants' subsequent request for a waiver of repayment, and consequently, it transmitted the case back to the Family Allowance Fund to rule on the waiver request before any further appeal could be lodged.

Parole chiave

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assegno familiare restituzione di prestazioni complementari indebito caso di rigore causa dell'obbligazione prestazione d'invalidità Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 125 V 413
Federal Insurance Court Ruling on Appeal Subject Matter vs. Dispute Subject Matter in Disability Pension Retroactive Award Review
DTF 118 V 313
27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid.
DTF 110 V 51
27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid.
DTF 105 V 276
3b, DTF 105 V 276 consid.
DTF 104 V 180
1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag.
DTF 102 V 152
Contributory Salary Treatment of Stock Purchase Discounts Granted by Parent Company to Employees of Subsidiary
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 68 LAF

Cited to explain why the court could not rule on the request for condonation (lack of a prior decision from the Family Allowance Fund).

Art. 44 cpv. 1 LAF

Cited in the reasoning as the basis for the obligation to repay unduly received allowances, although not directly cited in the operative orders other than implicitly through the issue being referred back.

Art. 44 cpv. 3 LAF

Cited in the reasoning as the basis for the possibility of condonation, which is the subject matter referred back to the lower authority.

Art. 39.2002.00053

The case number implicitly governs the entire procedure.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 39.2002.00053 dc/gm · Lugano 12 giugno 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 28 maggio 2002 di

1. __________, 2. __________, contro

la decisione del 15 maggio 2002 emanata da Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia

ritenuto che, - con decisione 15 maggio 2002 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha ordinato a __________ e __________ la restituzione degli assegni integrativi percepiti indebitamente dal 1° settembre 2000 al 30 aprile 2002 (cfr. doc. _);

- contro l'ordine di restituzione gli assicurati sono tempestivamente insorti, e si sono così espressi:

" Ci riferiamo al vostro scritto 15 maggio 2002 e teniamo a precisare quanto segue:

- Siamo a tutt'oggi in attesa di un primo versamento di una rendita AI + arretrati. L'ufficio AI ha riconosciuto una rendita d'invalidità retroattiva al 1. settembre 2000.

Per diversi gravi errori di diagnosi da parte dei medici il mio caso è stato clinicamente preso in considerazione solo dal 1. settembre 2000 mentre le sofferenze e dolori erano presenti da lungo tempo; le quali hanno avuto per conseguenza numerose interruzioni di lavoro e l'inizio delle difficoltà finanziarie.

Nel mese di novembre 1999 abbiamo inoltrato una domanda di rendita AI. Nell'attesa di una decisione che come ci è stato comunicato, richiedeva un certo tempo, l'operatore sociale del nostro comune ci ha indirizzati sulla domanda per l'ottenimento delle prestazioni per gli assegni integrativi.

In nessun momento ci è stato esplicitamente detto che tali assegni dovevano essere rimborsati.

Per di più non siamo a conoscenza del fatto che nel nostro cantone un padre di famiglia non possa beneficiare degli assegni familiari indipendentemente dalla sua situazione professionale.

- Dopo questi tre lunghi anni senza reddito fisso l'unico prezioso aiuto finanziario fu il versamento di questi assegni integrativi + quello di mio suocero ora in pensione. E' importante precisare che ho contratto diversi debiti durante questi anni onde poter provvedere alla mia famiglia (cassa malati, affitto, ecc.) che sono senza lavoro e che ci ritroviamo attualmente in una difficile situazione economica. Ho purtroppo diversi atti di carenza di beni al mio "attivo".

Per questo motivo riteniamo di aver agito in buona fede e quindi abbiamo inoltrato alla Cassa cantonale per gli assegni familiari - Bellinzona una domanda di condono per essere liberato dall'obbligo della restituzione dell'importo di frs. 26'692.-."

(cfr. Doc. _)

- gli assicurati hanno inoltrato la domanda di condono direttamente all'amministrazione in data 28 maggio 2002 (cfr. Doc. _);

- ai sensi dell'art.

44 cpv. 1 LAF gli assegni indebitamente percepiti devono essere restituiti. La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto o in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave (art. 44 cpv. 3 LAF);

- nel caso di specie i ricorrenti non contestano la restituzione degli assegni, bensì chiedono che tale restituzione sia loro condonata;

- l'amministrazione non ha emesso una decisione in merito, per cui su tale richiesta questa Corte non può statuire.

Secondo l'art.

68 LAF l'autorità di ricorso può, infatti, pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione emanata dalla Cassa per gli assegni familiari (cfr. RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine);

- pertanto gli atti vanno trasmessi alla Cassa, affinché emani una decisione formale in merito alla richiesta di condono della restituzione degli assegni indebitamente percepiti, contro la quale __________ e __________ potranno ricorrere, entro 30 giorni dalla relativa ricezione, al TCA.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è irricevibile.

2.- L'incarto è trasmesso alla Cassa cantonale per gli assegni familiari, affinché statuisca sul condono della restituzione degli assegni integrativi richiesto dagli assicurati.

3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti