Appeal Regarding Repayment of Supplementary Allowances Remanded for Remission Decision
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA claimant appealed an order from the family allowance fund demanding repayment of supplementary allowances received between November 1999 and February 2002, arguing financial hardship due to divorce proceedings and submitting a request for remission based on her economic status. The court ruled the appeal inadmissible because the administrative body had not yet issued a formal decision regarding the claimant's request for remission of the repayment obligation; therefore, the case file was remanded to the family allowance fund for a ruling on the remission request, against which a subsequent appeal could be lodged.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 44 cpv. 1 LAF, Art. 44 cpv. 3 LAF, Art. 68 LAF, Art. 3 LAF; Appeal Regarding Repayment of Supplementary Allowances Remanded for Remission Decision: The court ruled the appeal inadmissible because the administrative body had not yet issued a formal decision regarding the claimant's request for remission of the repayment obligation; therefore, the case file was remanded to the family allowance fund for a ruling on the remission request, against which a subsequent appeal could be lodged.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the rule that prevents the appeal authority from ruling on the merits of the remission request when no formal decision exists from the Family Allowance Fund.
Cited in the reasoning as the basis for the requirement to repay unduly received allowances.
Cited in the reasoning as the legal basis for the remission of repayment based on good faith and economic hardship.
Cited in the reasoning as the basis for the inadmissibility of the appeal because the appeal body cannot rule on the remission request first.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 39.2002.00048 dc/gm · Lugano 23 maggio 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 15 maggio 2002 di
__________, contro
la decisione del 19 aprile 2002 emanata da Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia
Ritenuto che, - con decisione 19 aprile 2002 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha ordinato a __________ la restituzione degli assegni integrativi percepiti indebitamente dal 1° novembre 1999 al 28 febbraio 2002 (cfr. doc. _);
- contro l'ordine di restituzione l'assicurata è tempestivamente insorta, e si è così espressa:
" In data 19 aprile scorso mi è stato notificato l'ordine di restituzione - assegno integrativo (come da copia annessa) da parte dell'Istituto delle assicurazioni sociali, per gli assegni integrativi da me percepiti, nel periodo a decorrere dal 1. novembre 1999 fino al 28 febbraio 2002 per un importo totale di fr. 12'296.-.
Come si evince dal verbale di udienza, attualmente sono sotto divorzio e da parte del mio ex marito percepisco unicamente fr. 550.- mensili per ogni figlio.
Allego pure fotocopia del "conteggio-quote" del premio cassa malati, contratto di locazione, dichiarazione dell'amministrazione Centro residenziale "__________", notifica di tassazione 2001-2002, assegno integrativo e l'attestato di carenza beni dell'UEF di __________, per un importo di fr. 25'072.90 in cui si evince la mia attuale condizione economica.
Per tali motivi ho presentato all'Istituto sopraccitato, in data odierna, una domanda di condono in quanto mi vedo impossibilitata a far fronte a quanto richiesto e sempre per tali motivi presento ricorso contro la decisione dell'Istituto delle assicurazioni sociali." (cfr. Doc. _)
- l'assicurata ha inoltrato la domanda di condono direttamente all'amministrazione in data 15 maggio 2002 (cfr. Doc. _);
- ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 LAF gli assegni indebitamente percepiti devono essere restituiti. La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto o in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave (art. 44 cpv. 3 LAF);
- nel caso di specie la ricorrente non contesta la restituzione degli assegni, bensì chiede che tale restituzione le sia condonata;
- l'amministrazione non ha emesso una decisione in merito, per cui su tale richiesta questa Corte non può statuire.
Secondo l'art. 68 LAF l'autorità di ricorso può, infatti, pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione emanata dalla Cassa per gli assegni familiari (cfr. RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine);
- pertanto gli atti vanno trasmessi alla Cassa, affinché emani una decisione formale in merito alla richiesta di condono della restituzione degli assegni indebitamente percepiti, contro la quale __________ potrà ricorrere, entro 30 giorni dalla relativa ricezione, al TCA.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è irricevibile.
2.- L'incarto è trasmesso alla Cassa cantonale per gli assegni familiari, affinché statuisca sul condono della restituzione degli assegni integrativi richiesto dall'assicurata.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti