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39.2002.41 • TCAS TI 39.2002.41 Generato dall'IA

Appeal Struck Due to Withdrawal in Family Allowance Dispute

Numero d'incarto 39.2002.41
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appeal was lodged against decisions concerning family allowances issued by the cantonal family allowance fund; however, after the appellants were heard by the cantonal insurance tribunal, they formally withdrew the appeal, rendering the case devoid of object. Consequently, the court decreed that the case be struck from the rolls without imposing any fees or costs, as the matter had become moot due to the appellant's voluntary withdrawal.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.61; Appeal Struck Due to Withdrawal in Family Allowance Dispute: Consequently, the court decreed that the case be struck from the rolls without imposing any fees or costs, as the matter had become moot due to the appellant's voluntary withdrawal.

Parole chiave

Generato dall'IA
assegno familiare oggetto della lite desistenza revoca di prestazioni sociali cassa di assicurazione spese di trasloco Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61
Cited as the basis for the order to strike the case from the rolls because it became moot.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61

Cited as the basis for the order to strike the case from the rolls because it became moot.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 39.2002.00041-42 RS/DC/gm · Lugano 29 luglio 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 25 aprile 2002 interposto da

1. __________, 2. __________, contro

le decisioni del 23 aprile 2002 emanate da Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta 24 maggio 2002 presentata dalla parte convenuta;

rilevato che in data 29 luglio 2002 i signori __________ e __________, sentite le spiegazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, hanno comunicato di ritirare il ricorso (cfr. verbale - doc. _);

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo