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39.2002.31 • TCAS TI 39.2002.31 Generato dall'IA

Family Allowance Calculation Dispute

Numero d'incarto 39.2002.31
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The appellant contested a decision awarding her an supplementary family allowance, arguing the maximum amount was miscalculated and questioning the inclusion of a basic allowance she did not receive, while also noting her unemployment and a private agreement granting her custody and the right to the family allowance from the children's father, who was employed. The court upheld the challenged decision, reasoning that the supplementary allowance calculation under the relevant law properly subtracts the fixed basic allowance from the maximum benefit limit, resulting in the exact supplementary amount awarded, and further advised the appellant to claim the full basic allowance directly from the unemployment fund because she has custody and the other parent is employed.

Regesto Legislator

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Art. 27 cpv. 1 LAF, Art. 27 cpv. 2 LAF, art. 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale, Art. 1 cpv. 1; Family Allowance Calculation Dispute: The court upheld the challenged decision, reasoning that the supplementary allowance calculation under the relevant law properly subtracts the fixed basic allowance from the maximum benefit limit, resulting in the exact supplementary amount awarded, and further advised the appellant to claim the full basic allowance directly from the unemployment fund because she has custody and the other parent is employed.

Parole chiave

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assegno familiare calcolo delle prestazioni complementari indennità di disoccupazione calcolo del mantenimento dei figli importo di base calcolo del reddito da valido Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 27 cpv. 1 LAF
This provision was used in the reasoning that supported the final decision to reject the appeal by defining how the allowance amount is calculated based on disposable income and minimum limits.
Art. 27 cpv. 2 LAF
This provision was used in the reasoning that supported the final decision to reject the appeal by establishing the maximum limit for the allowance per child.
art. 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale
This procedural rule allowed the court to decide with a single judge because the case presented no fundamental legal questions.
Art. 1 cpv. 1
This provision is implicitly cited as the basis for the rejection of the appeal (Order 1), although the substantive justification relies on Art. 27 LAF, which was detailed in the reasoning.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 cpv. 1 LAF

This provision was used in the reasoning that supported the final decision to reject the appeal by defining how the allowance amount is calculated based on disposable income and minimum limits.

art. 27 cpv. 2 LAF

This provision was used in the reasoning that supported the final decision to reject the appeal by establishing the maximum limit for the allowance per child.

art. 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale

This procedural rule allowed the court to decide with a single judge because the case presented no fundamental legal questions.

art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

This procedural rule, along with Art. 26 c cpv. 2 OG, allowed the court to decide with a single judge.

Art. 1 cpv. 1

This provision is implicitly cited as the basis for the rejection of the appeal (Order 1), although the substantive justification relies on Art. 27 LAF, which was detailed in the reasoning.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 39.2002.00031 DC/sc · Lugano 7 maggio 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 15 marzo 2002 di

__________, contro

la decisione del 4 marzo 2002 emanata da Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia

ritenuto che in data 4 marzo 2002 la Cassa ha attribuito a __________, per i due figli un assegno integrativo di fr. 11'708.-- (cfr. Doc. _);

visto il tempestivo ricorso dell'assicurata che rileva quanto segue:

" Avendo ricevuto la decisione di conteggio dell'assegno di famiglia, ricorro alla possibilità di ricorso perché alcune cose non mi sono chiare.

L'importo massimo erogabile per anno non dovrebbe essere più alto di 11'708? e perché mi calcolate nel reddito l'assegno di base a 3'392 (che io non percepisco)?

Sono in disoccupazione (annunciata al 50%) una parte la lavoro come ausiliaria pulizie, e visto che pulisco mi hanno detto che non ho diritto agli assegni famigliari.

Percepisco solo una piccola parte dalla disoccupazione (comunque è una cosa che non trovo giusta).

Per quanto riguarda il padre dei miei figli, abbiamo firmato un contratto, del quale dice che ho diritto agli alimenti e che gli assegni famigliari sono percepiti dalla madre.

Ho già dovuto ricorrere all'anticipo alimenti da Bellinzona per non avere storie con lui per soldi visto che non ero neanche sposata.

Mi appello alla vostra comprensione per riesaminare la decisione o eventualmente darmi delle spiegazioni." (Doc. _)

letta la risposta della Cassa che propone di respingere il ricorso, osservando:

" (…)

La ricorrente fino al 31.01.2002 beneficiava di un assegno integrativo di fr. 954.-- per i suoi 2 figli __________ e __________. Con istanza del 28.02.2002 ci ha sottoposto una richiesta di adeguamento dell'assegno integrativo giustificato dalla riduzione del guadagno assicurato quale disoccupata. La nuova situazione ha effettivamente prodotto alcuni cambiamenti nella tabella di calcolo valida dal 01.02.2002. La Cassa ha modificato il reddito da attività dipendente (da fr. 9'756.-- a fr. 9'195), l'indennità disoccupazione (da fr. 7'464.-- a fr. 4'875.--) e gli alimenti (da fr. 13'380.-- a fr. 14'256.--).

Gli assegni familiari di base sono per contro rimasti gli stessi e sono da computare per il loro intero importo. La ragione risiede nel fatto che il signor __________, padre naturale dei due bambini, lavora per la __________ ed è quindi facoltà della ricorrente pretendere il versamento dell'intero assegno di base tramite la Cassa di disoccupazione.

Secondo la LAF attualmente in vigore al genitore che ha la custodia dei figli spetta il versamento degli assegni di base. Nel caso in esame essendo disoccupata al 50% e l'ex-convivente occupato almeno al 50%, la ricorrente ha diritto all'assegno di base al 100%. Suggeriamo quindi alla ricorrente di rivendicare il pieno assegno per entrambi i figli.

Visto quanto precede si chiede quindi a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni di voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata." (Doc. _)

considerato che:

a) la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del

18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del

10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

b) secondo l'art. 27 cpv. 1 LAF:

" L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi."

c) l'art. 27 cpv. 2 LAF stabilisce che:

" In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto."

d) nella presente fattispecie la Cassa ha attribuito all'assicurata per i due figli l'assegno integrativo massimo. Il limite per ognuno dei figli (cfr. art. 27 cpv. 2 LAF) ammonta infatti attualmente a fr. 8'050.-- (e quindi a fr. 16'100.-- complessivamente).

Da questo importo, ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 LAF, occorre ancora dedurre l'importo dell'assegno di base di fr. 2'196.-- (e quindi fr. 4'392.-- complessivamente).

Per ogni figlio l'assegno integrativo massimo ammonta dunque a fr. 5'854.-- e quindi, per i due figli, a fr. 11'708.--, come stabilito dall'amministrazione.

In simili condizioni il TCA non può che confermare la decisione impugnata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é respinto.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti