Cantonal Family Allowance Fund Appeal Withdrawal After Procedural Warning
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed challenging a decision by the cantonal family allowance fund regarding family allowances, referencing that new income is determined based on a yearly calculation. The court noted that in proceedings where a decision might be reformed to the detriment of the appellant, procedural law requires giving the parties an opportunity to comment and explicitly warning the appellant about the possibility of withdrawing the appeal; after the court notified the appellant of the grounds for a potential adverse ruling and the appellant subsequently withdrew the appeal, the case was deemed moot and consequently stricken from the record without imposition of fees or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 25 cpv. 1 lett. c OPC, Art. 68 LAF, Legge di procedura 6.4.61; Cantonal Family Allowance Fund Appeal Withdrawal After Procedural Warning: The court noted that in proceedings where a decision might be reformed to the detriment of the appellant, procedural law requires giving the parties an opportunity to comment and explicitly warning the appellant about the possibility of withdrawing the appeal; after the court notified the appellant of the grounds for a potential adverse ruling and the appellant subsequently withdrew the appeal, the case was deemed moot and consequently stricken from the record without imposition of fees or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis procedural law is cited in relation to the final order to strike the case from the rolls due to withdrawal.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 39.2002.00026 rs · Lugano 9 ottobre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 4 marzo 2002 interposto da
__________ , rappr. da: __________, contro
la decisione del 1° febbraio 2002 emanata da Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta del 10 aprile 2002 presentata dalla parte convenuta (cfr. doc. _);
ricordato che giusta l'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC, al quale la Legge sugli assegni di famiglia rinvia in modo generale (cfr. art. 28 e 47 LAF), in caso di modifica dei redditi, determinanti sono i nuovi redditi, calcolati sulla base di un anno;
considerato che giusta l'art. 11b della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, applicabile alle procedura in materia di assegni di famiglia in virtù dell'art.
68 LAF, le conclusioni delle parti non vincolano il Tribunale, il quale può riformare la decisione a detrimento del ricorrente o concedergli più di quanto egli abbia domandato, tuttavia dopo aver dato alle parti la possibilità di pronunciarsi in merito;
osservato infine che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, se il Giudice prevede la possibilità di una "reformatio in pejus" deve dare alle parti l'occasione di prendere posizione su questa eventualità e rendere esplicitamente attento il ricorrente circa la possibilità di ritirare il ricorso (cfr. DTF 122 V 166);
visto lo scritto del 2 ottobre 2002 con il quale il Tribunale ha informato la parte ricorrente che esistono gli estremi per una reformatio in pejus della decisione contestata (cfr. doc. _);
constatato che con lettera del 3 ottobre 2002 l'insorgente, tramite il suo patrocinatore, ha comunicato il ritiro del gravame (cfr. doc. _);
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo