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39.2002.16 • TCAS TI 39.2002.16 Generato dall'IA

Family Allowance Appeal Settlement and Case Dismissal

Numero d'incarto 39.2002.16
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An individual appealed a decision from the cantonal family allowance fund regarding family allowances; during the appeal process, the fund proposed granting a supplementary allowance of 83 francs monthly starting from a specified date, and the appellant agreed to this proposal, leading the court to homologate the agreement as being in conformity with the law, thereby rendering the case moot, ordering the case struck from the rolls, and allocating costs.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.1961, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Family Allowance Appeal Settlement and Case Dismissal: intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Parole chiave

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assegno familiare spese di gratuito patrocinio procedura di assicurazioni sociali adeguamento del mantenimento infantile spese di trasloco perdita di sostegno Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Legge di procedura 6.4.1961

This procedural law is referenced in the context of the court issuing the final decree, although the specific application is related to notifying the parties of their right to appeal.

Art. 64 LTF

This article, concerning legal aid (though not explicitly mentioned as such, but implied by the context of costs being charged to the State/reimbursement), is associated with the cost orders made in the dispositive (order 2).

Art. 66 al. 1 LTF

This article concerning costs is cited in connection with the order that costs are borne by the State and the reimbursement order to the appellant (order 2).

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 39.2002.00016 DC/sc · Lugano 10 giugno 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 14 febbraio 2002 interposto da

__________, rappr. da: __________, contro

la decisione del 15 gennaio 2002 emanata da Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta 4 aprile 2002 della parte convenuta che propone di accogliere parzialmente il gravame nel senso di accordare alla ricorrente un assegno integrativo di fr. 83.-- mensili a contare dal 1° novembre 2001, importo riconfermato anche dal

1° gennaio 2002 (VI);

rilevato che l'avv. __________ con scritto

21 maggio 2002 comunica di aderire alle proposte formulate dalla Cassa con la risposta di causa (IX);

atteso che l'accordo intervenuto fra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà alla ricorrente fr. 600.-- a titolo di ripetibili;

3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo