Cantonal Family Allowance Fund Repayment Order and Condonation Appeal Admissibility
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn insured party appealed an order from the cantonal family allowance fund requiring the repayment of supplemental allowances received between April and September 2001, while simultaneously requesting a waiver (condonation) of this repayment obligation due to economic hardship, but failing to appeal the fund's separate refusal to grant future allowances. The court found the appeal regarding the repayment order inadmissible because the fund had not yet formally decided on the specific request for condonation, holding that the appellate authority can only rule on matters where a formal decision from the lower authority exists, thus requiring the case to be remitted to the fund to issue a decision on the condonation request, against which the insured party may then properly appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 44 cpv. 1 LAF, Art. 44 cpv. 3 LAF, Art. 68 LAF; Cantonal Family Allowance Fund Repayment Order and Condonation Appeal Admissibility: The court found the appeal regarding the repayment order inadmissible because the fund had not yet formally decided on the specific request for condonation, holding that the appellate authority can only rule on matters where a formal decision from the lower authority exists, thus requiring the case to be remitted to the fund to issue a decision on the condonation request, against which the insured party may then properly appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the basis for the court's inability to rule on the merits of the remission request without a prior decision from the Family Allowance Fund.
Cited in the reasoning as the general rule requiring the restitution of unduly received allowances.
Cited in the reasoning as the provision governing the remission (condono) of the restitution obligation, which was the subject of the request.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 39.2002.00014 rs · Lugano 25 febbraio 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo
con redattore: · Raffaella Sartoris
segretario: · Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2002 di
__________, contro
la decisione del 21 gennaio 2002 emanata da Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia
Ritenuto che, - con decisione 21 gennaio 2002 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha ordinato a __________ la restituzione degli assegni integrativi percepiti indebitamente dal 1° aprile al 30 settembre 2001 (cfr. doc. _) e che con due provvedimenti di medesima data ha negato all'assicurata l'assegnazione di un assegno integrativo e di un assegno di prima infanzia a partire dal 1° ottobre 2001 (cfr. doc. _);
- contro l'ordine di restituzione l'assicurata è tempestivamente insorta postulandone il condono (cfr. doc. _), mentre contro le decisioni di rifiuto dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia l'interessata non ha ricorso (cfr. doc. _);
- ai sensi dell'art.
44 cpv. 1 LAF gli assegni indebitamente percepiti devono essere restituiti. La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto o in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave (art. 44 cpv. 3 LAF);
- nel caso di specie la ricorrente non contesta la restituzione degli assegni, bensì chiede che tale restituzione le sia condonata;
- l'amministrazione non ha emesso una decisione in merito, per cui su tale richiesta questa Corte non può statuire.
Secondo l'art.
68 LAF l'autorità di ricorso può, infatti, pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione emanata dalla Cassa per gli assegni familiari (cfr. RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine);
- pertanto gli atti vanno trasmessi alla Cassa, affinché emani una decisione formale in merito alla richiesta di condono della restituzione degli assegni indebitamente percepiti, contro la quale __________ potrà ricorrere, entro 30 giorni dalla relativa ricezione, al TCA.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è irricevibile.
2.- L'incarto è trasmesso alla Cassa cantonale per gli assegni familiari, affinché statuisca sul condono della restituzione degli assegni integrativi richiesto dall'assicurata.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti