Moot Appeal Following Administrative Reversal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant filed an appeal against a prior administrative decision concerning family allowances; however, the administrative authority subsequently issued a new decision fully granting the appellant's claims and annulling the original challenged decision, after which the appellant formally withdrew the appeal, leading the court to deem the appeal moot and order its removal from the record without imposing fees or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAMoot Appeal Following Administrative Reversal: An appellant filed an appeal against a prior administrative decision concerning family allowances; however, the administrative authority subsequently issued a new decision fully granting the appellant's claims and annulling the original challenged decision, after which the appellant formally withdrew the appeal, leading the court to deem the appeal moot and order its removal from the record without imposing fees or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for the administrative authority's right to re-examine the decision before submitting its answer, leading to the appeal becoming moot.
This provision justifies the court's procedural action of striking the appeal from the roll because the appeal became devoid of object.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 39.2001.00062 dc/gm · Lugano 3 dicembre 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 11 ottobre 2001 interposto da
__________, contro
la decisione del 29 agosto 2001 emanata da Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 19 novembre 2001 una nuova decisione (cfr. Doc. _) con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv.
1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche la ricorrente, con scritto 23 novembre 2001 (cfr. Doc. _), ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della cassa;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo