Legislator Giurisprudenza & Legislazione
39.2001.59 • TCAS TI 39.2001.59 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal to Family Allowance Fund

Numero d'incarto 39.2001.59
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appeal was filed against a cantonal family allowance fund's decision, but the appellant subsequently communicated the withdrawal of the appeal to the Cantonal Insurance Tribunal. Given that the matter became moot due to the withdrawal, the court ordered the case struck from the roll, dispensing with the collection of fees or costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Legge di procedura 6.4.61; Withdrawal of Appeal to Family Allowance Fund: Given that the matter became moot due to the withdrawal, the court ordered the case struck from the roll, dispensing with the collection of fees or costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
assegno familiare revoca del gratuito patrocinio cassa di assicurazione revoca della rendita d'invalidità vertenza di assicurazione sociale espulsione di familiari Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61
This procedural law governs the decision to strike the case from the rolls after the appeal was withdrawn (Point 1).
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61

This procedural law governs the decision to strike the case from the rolls after the appeal was withdrawn (Point 1).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 39.2001.00059 dc/gm · Lugano 18 ottobre 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 27 settembre 2001 interposto da

__________, contro

la decisione del 18 settembre 2001 emanta dalla Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia

letti ed esaminati gli atti;

richiamata l'ordinanza 4 ottobre 2001 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta;

vista la lettera 17 ottobre 2001 della parte ricorrente che comunica il ritiro del ricorso (cfr. Doc. _);

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo