Appeal Mootness Due to Retroactive Administrative Concession and Entitlement to Legal Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a decision regarding family allowances, but the case became moot after the administrative body issued new decisions, granting the appellant's claims retroactively and resulting in the appellant being deemed the successful party despite the appeal being withdrawn before the respondent filed a formal reply. The court reasoned that under established jurisprudence, even when an appeal becomes obsolete because the administration concedes the claims before submitting its response, the appellant, having substantially succeeded through legal representation, is entitled to reimbursement of legal costs (ripetibili) from the administrative body, rendering the associated request for free legal aid moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 22 della citata Legge di procedura, Legge di procedura 6.4.61; Appeal Mootness Due to Retroactive Administrative Concession and Entitlement to Legal Costs: The court reasoned that under established jurisprudence, even when an appeal becomes obsolete because the administration concedes the claims before submitting its response, the appellant, having substantially succeeded through legal representation, is entitled to reimbursement of legal costs (ripetibili) from the administrative body, rendering the associated request for free legal aid moot.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for awarding costs (ripetibili) to the winning party.
Cited in the reasoning regarding the administrative authority's ability to re-examine the challenged decision before sending its response, which led to the case becoming moot.
Cited as the procedural law basis for the final decree, encompassing the orders issued.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 39.2001.00047 dc/gm · Lugano 13 dicembre 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 27 giugno 2001 interposto da
__________, rappr. da: __________, contro
la decisione del 30 maggio 2001 emanata dalla Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
richiamata l'ordinanza 2 luglio 2001 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta;
vista la lettera 28 novembre 2001 dell'avv. __________ del seguente tenore:
" In allegato vi rimetto tre decisioni dell'Istituto delle assicurazioni che coprono il periodo a partire dal 1.8.2000.
Alla signora __________ sono stati erogati assegni integrativi dal 2.8.2000 al 31.5.2001 per i due figli __________ e __________ di fr. 890.-- rispettivamente fr. 962.--.
A partire dal 1.6.2001 la signora __________ riceve per il figlio __________ fr. 671.-- mensili.
Sulla scorta di quanto precede il ricorso 27.6.2001 risulta evaso.
Si protestano tuttavia spese e ripetibili." (cfr. Doc. _)
preso atto del seguente scritto del 7 dicembre 2001 dell'avv. __________ al TCA:
" Vi comunichiamo che non ci opponiamo al riconoscimento di ripetibili a favore della controparte.
Per la loro commisurazione ci rimettiamo al giudizio del Tribunale: voglia comunque considerare che, nella fattispecie, l'intervento della patrocinatrice si è limitato alla redazione di un breve atto ricorsuale e che, nel merito, soltanto la contestazione relativa alla determinazione del reddito ha avuto rilevanza." (cfr. Doc. _)
considerato che, secondo la giurisprudenza, vi è una pretesa di diritto federale alle ripetibili, se la situazione procedurale lo giustifica, anche nel caso in cui il ricorso diviene privo di oggetto (Pratique VSI 1994 pag. 187/189; RAMI 1994 pag. 219; DTF 110 V pag 57, DTF 109 V pag 71). Questa situazione si realizza, ad esempio, quando il ricorso viene stralciato dai ruoli poiché l’amministrazione, prima di inviare la risposta di causa al Tribunale, emette una nuova decisione, che accoglie integralmente le pretese dell’assicurato oppure aderisce, in altro modo, alle richieste ricorsuali (cfr. RCC 1992 pag. 123; RCC 1989 pag. 320; RCC 1986 pag. 314; RCC 1984 pag. 283).
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv.
1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
rilevato che, vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto ad un'indennità per ripetibili da mettere a carico dell'autorità amministrativa convenuta (cfr. art.
22 della citata Legge di procedura). La sua domanda intesa ad essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita diventa pertanto priva d'oggetto (cfr., fra le tante, STFA 18 agosto 1999 nella causa E.T., U 59/99; STFA del 2 agosto 1999 nella causa H.D., I 360/97; STFA del 19 novembre 1998 nella causa S.S., P 7/97 e STFA del 27 aprile 1998 nella causa A.C., U 18/97);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
la Cassa cantonale assegni familiari verserà alla parte ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili, con il che diviene priva di oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo