Family Allowance Repayment Waiver Inadmissibility
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn insured party appealed a decision requiring the repayment of supplementary family allowances received unduly between March 1999 and June 2000, specifically requesting a waiver of the repayment obligation based on the inability to afford it, but because the administrative body had not issued a formal decision regarding this specific request for waiver, the appellate court found the appeal inadmissible, ruling that it could only rule on issues decided by the administrative body and consequently transmitted the file back to the family allowance fund to formally rule on the waiver request, against which a subsequent appeal could be lodged.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 44 cpv. 1 LAF, Art. 44 cpv. 3 LAF, Art. 68 LAF; Family Allowance Repayment Waiver Inadmissibility: - l'amministrazione non ha emesso una decisione in merito, per cui su tale richiesta questa Corte non può statuire.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited in the reasoning showing why the court could not rule on the request for remission, which led to the decision to remit the case.
This article was cited in the reasoning to explain the general obligation to return unduly received benefits.
This article was cited in the reasoning to explain the conditions for remitting the repayment of unduly received benefits.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 39.2001.00044 RS · Lugano 11 giugno 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice: · Raffaella Sartoris
segretario: · Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 giugno 2001 di
__________, contro
la decisione del 9 maggio 2001 emanata da Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia
Ritenuto che, - con decisione 9 maggio 2001 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha ordinato a __________ la restituzione degli assegni integrativi percepiti indebitamente dal 1° marzo 1999 al 30 giugno 2000 (cfr. doc. _);
- contro questa decisione amministrativa è tempestivamente insorta l'assicurata postulando il condono della restituzione dei suddetti assegni (cfr. doc. _);
- ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 LAF gli assegni indebitamente percepiti devono essere restituiti. La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto o in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave (art. 44 cpv. 3 LAF);
- nel caso di specie la ricorrente non contesta la restituzione degli assegni, bensì richiede che tale restituzione le sia condonata;
- l'amministrazione non ha emesso una decisione in merito, per cui su tale richiesta questa Corte non può statuire.
Secondo l'art. 68 LAF l'autorità di ricorso può, infatti, pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione emanata dalla Cassa per gli assegni familiari (cfr. DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine);
- pertanto gli atti vanno trasmessi alla Cassa, affinché emani una decisione formale in merito alla richiesta di condono della restituzione degli assegni indebitamente percepiti, contro la quale __________ potrà ricorrere, entro 30 giorni dalla relativa ricezione, al TCA.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è irricevibile.
2.- L'incarto è trasmesso alla Cassa cantonale per gli assegni familiari, affinché statuisca sul condono della restituzione degli assegni integrativi richiesto dall'assicurata.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti