Withdrawal of Appeal Due to Adverse Remand Possibility
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed against a decision regarding family allowances, where the court noted that under applicable law, new income determines the benefit and that the court has the power to reform the decision to the detriment of the appellant, provided the parties are given the opportunity to comment. After the court notified the appellant of the possibility of a less favorable outcome, the appellant withdrew the appeal, leading the court to declare the case moot and strike it from the docket without imposing fees or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 25 cpv. 1 lett. c OPC, Art. 68 LAF, Legge di procedura 6.4.61; Withdrawal of Appeal Due to Adverse Remand Possibility: After the court notified the appellant of the possibility of a less favorable outcome, the appellant withdrew the appeal, leading the court to declare the case moot and strike it from the docket without imposing fees or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for the decision to strike the case from the roll.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 39.2001.00041 rs · Lugano 14 gennaio 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 22 maggio 2001 interposto da
1. __________, 2. __________, contro
la decisione del 26 aprile 2001 emanata da Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta del 8 ottobre 2001 presentata dalla parte convenuta (cfr. doc. _);
ricordato che giusta l'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC, al quale la Legge sugli assegni di famiglia rinvia in modo generale (cfr. art. 28 e 47 LAF), in caso di modifica dei redditi, determinanti sono i nuovi redditi, calcolati sulla base di un anno;
considerato che giusta l'art. 11b della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, applicabile alle procedura in materia di assegni di famiglia in virtù dell'art. 68 LAF, le conclusioni delle parti non vincolano il Tribunale, il quale può riformare la decisione a detrimento del ricorrente o concedergli più di quanto egli abbia domandato, tuttavia dopo aver dato alle parti la possibilità di pronunciarsi in merito;
osservato infine che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, se il Giudice prevede la possibilità di una "reformatio in pejus" deve dare alle parti l'occasione di prendere posizione su questa eventualità e rendere esplicitamente attento il ricorrente circa la possibilità di ritirare il ricorso (cfr. DTF 122 V 166);
visto lo scritto del 3 dicembre 2001 con il quale il Tribunale ha informato la parte ricorrente che esistono gli estremi per una reformatio in pejus della decisione contestata (cfr. doc. _);
constatato che con lettera del 3 gennaio 2002 gli insorgenti hanno comunicato il ritiro del ricorso (cfr. doc. _);
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo