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39.2001.31 • TCAS TI 39.2001.31 Generato dall'IA

Early Childhood Allowance Termination Upheld Due to Age Limit

Numero d'incarto 39.2001.31
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An appeal was filed against a decision terminating early childhood allowance payments because the recipient's child had turned three years old, which is the statutory maximum age under relevant family allowance law. The court rejected the appeal, reasoning that the law mandates the cessation of benefits by the end of the month in which the child reaches the age of three, and this legal limit does not permit exceptions based on the appealing party's economic hardship or difficulties with childcare arrangements.

Regesto Legislator

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Art. 33 cpv. 2 lett. c LAF; Early Childhood Allowance Termination Upheld Due to Age Limit: The court rejected the appeal, reasoning that the law mandates the cessation of benefits by the end of the month in which the child reaches the age of three, and this legal limit does not permit exceptions based on the appealing party's economic hardship or difficulties with childcare arrangements.

Parole chiave

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assegno per i figli età del minore limiti legali soppressione delle prestazioni prestazione di vecchiaia clausola di rigore Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 33 cpv. 2 lett. c LAF

This article establishes the legal basis for the termination of the right to the child benefit, which the court confirmed applies in this case.

Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

This order specifies the allocation of court costs (no fee, costs borne by the State).

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 39.2001.00031 DC/sc · Lugano 2 maggio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2001 di

__________, contro

la decisione del 12 febbraio 2001 emanata da Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia

ritenuto che in data 12 febbraio 2001 la Cassa ha inviato a __________ la seguente decisione formale:

" le comunichiamo che ai sensi dell'art. 33 cpv. 2 lett. c LAF (Legge sugli assegni di famiglia) il diritto all'assegno di prima infanzia si estingue al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età; le facciamo pertanto osservare che non ha più diritto all'assegno citato (fr. 2'260.--)." (Doc. _)

visto il tempestivo ricorso dell'assicurata del seguente tenore:

" In base all'art. 33 cpv. 2 lett. c LAF il mio assegno è scaduto il 31.01.01.

Con la presente chiedo cortesemente che mi venga prolungato fino a settembre '01.

L'assegno (fr. 2'260.--) che ho percepito finora per le seguenti motivazioni:

- grave disagio economico causa impossibilità di trovare un posto di lavoro

- mancanza della possibilità di sistemare il bambino fino a settembre, quando inizierà a frequentare l'asilo infantile

- non sono stata accettata dall'ufficio di collocamento, in quanto non ho mai lavorato." (Doc. _)

letta la risposta di causa con la quale l'amministrazione propone di respingere il ricorso (Doc. _).

Considerato che:

a) Secondo l'art. 33 cpv. 2 lett. c LAF il diritto all'assegno di prima infanzia si estingue "al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età".

b) Nella presente fattispecie __________, il figlio dell'assicurata, è nato il 5 gennaio 1998. Egli ha compiuto i tre anni il 5 gennaio 2001.

Di conseguenza la Cassa, in applicazione delle disposizioni legali in vigore, non poteva che sopprimere l'assegno a partire dal 1° febbraio 2001. Infatti il limite massimo di età del figlio per poter beneficiare dell'assegno di prima infanzia è stato voluto dal legislatore e non ammette eccezioni. La decisione impugnata deve dunque essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é respinto.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti