Legislator Giurisprudenza & Legislazione
39.2001.26 • TCAS TI 39.2001.26 Generato dall'IA

Withdrawal of Family Allowance Appeal

Numero d'incarto 39.2001.26
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appeal was filed against a family allowance decision rendered by the cantonal fund, but the appellant subsequently informed the Insurance Cantonal Tribunal that they were withdrawing the appeal after hearing explanations from the court. Consequently, the court ruled that the matter had become moot and decreed that the case be stricken from the record, with no court fees or expenses to be charged.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Legge di procedura 6.4.61; Withdrawal of Family Allowance Appeal: Consequently, the court ruled that the matter had become moot and decreed that the case be stricken from the record, with no court fees or expenses to be charged.

Parole chiave

Generato dall'IA
assegno familiare revoca del gratuito patrocinio cassa di assicurazione espulsione di familiari revoca della rendita d'invalidità addebito di tasse Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61
Cited in the decree to determine the procedural outcome (striking the case from the rolls).
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61

Cited in the decree to determine the procedural outcome (striking the case from the rolls).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 39.2001.00026 dc/gm · Lugano 2 aprile 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 20 dicembre 2000 interposto da

__________, contro

la decisione del 23 novembre 2000 emanata da Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta 14 febbraio 2001 presentata dalla parte convenuta;

rilevato che in data 2 aprile 2001 la parte ricorrente, sentite le spiegazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, ha comunicato di ritirare il ricorso (cfr. verbale, Doc. _);

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo