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39.2001.20 • TCAS TI 39.2001.20 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Family Allowances

Numero d'incarto 39.2001.20
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant filed a recourse against two decisions regarding family allowances issued by the cantonal family allowance fund; however, the appellant subsequently notified the court that they were withdrawing the appeal. Consequently, the Court of Insurance determined that the matter had become moot and decreed that the case be removed from the rolls without imposing any fees or expenses.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.61; Withdrawal of Appeal Regarding Family Allowances: Consequently, the Court of Insurance determined that the matter had become moot and decreed that the case be removed from the rolls without imposing any fees or expenses.

Parole chiave

Generato dall'IA
assegno familiare soppressione della prestazione d'assicurazione cassa di assicurazione vertenza di assicurazione sociale ritiro della domanda indennità e spese Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61
Cited in the decree to rule on the procedural consequences of the withdrawal of the appeal.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61

Cited in the decree to rule on the procedural consequences of the withdrawal of the appeal.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 39.2001.00020 dc/fz · Lugano 18 maggio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 14 febbraio 2001 di

__________, contro

le decisioni 18 e 19 gennaio 2001 Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona in materia di assegni di famiglia

letti ed esaminati gli atti;

richiamata l'ordinanza 21.2.01 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta (II);

vista la lettera 25.4.01 della parte ricorrente che comunica il ritiro del ricorso (V);

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo