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39.2001.17 • TCAS TI 39.2001.17 Generato dall'IA

Appeal Moot Due to Subsequent Administrative Re-examination and Acceptance of Supplementary Allowance

Numero d'incarto 39.2001.17
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Individuals filed an appeal challenging a family allowance decision by the cantonal fund; however, during the appeal process, the fund partially accepted the appeal and issued a revised decision granting a supplementary allowance, which the appellants subsequently accepted, rendering the original appeal moot pursuant to the procedural rule allowing the administrative authority to re-examine the decision before submitting its response, leading the court to strike the appeal from the record without imposing costs.

Regesto Legislator

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Appeal Moot Due to Subsequent Administrative Re-examination and Acceptance of Supplementary Allowance: Individuals filed an appeal challenging a family allowance decision by the cantonal fund; however, during the appeal process, the fund partially accepted the appeal and issued a revised decision granting a supplementary allowance, which the appellants subsequently accepted, rendering the original appeal moot pursuant to the procedural rule allowing the administrative authority to re-examine the decision before submitting its response, leading the court to strike the appeal from the record without imposing costs.

Parole chiave

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assegno familiare questioni processuali spese amministrative impugnabilità della decisione di rinvio domanda di riesame amministrativo memoria complementare Sentenza o decisione senza scheda
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali

This provision is cited as the basis for the administrative authority's power to review the challenged decision, leading to the appeal becoming moot.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 39.2001.00017 DC/fz · Lugano 29 maggio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 12 febbraio 2001 interposto da

1. __________, 2. __________, contro

la decisione del 2.2.01 emanata da Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona in materia di assegni di famiglia

letti ed esaminati gli atti;

rilevato che con lettera 26.2.01 la Cassa propone, in parziale accoglimento del ricorso, di riconoscere un assegno integrativo di fr. 199.- mensili dal 1° febbraio 2001 (doc. _);

visto lo scritto 21.5.01 col quale i ricorrenti comunicano la propria adesione al nuovo calcolo proposto dalla cassa (VII);

preso atto che la Cassa in data 28.5.01 ha emanato una nuova decisione nel senso sopra indicato (IX);

ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv.

1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

decreta 1.

il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo