Appeal Mootness Due to Administrative Reconsideration and Withdrawal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a prior administrative decision regarding family allowances; however, the administrative body subsequently issued new decisions that fully granted the appellant's claims, leading the appellant to withdraw the appeal. Due to the administrative authority's power to re-examine the contested decision before responding and the appellant's subsequent withdrawal, the appellate court determined that the appeal had become moot and ordered it struck from the rolls without imposing fees or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IA1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli, 2. non si percepiscono né tasse né spese; Appeal Mootness Due to Administrative Reconsideration and Withdrawal: Due to the administrative authority's power to re-examine the contested decision before responding and the appellant's subsequent withdrawal, the appellate court determined that the appeal had become moot and ordered it struck from the rolls without imposing fees or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article explains the administrative authority's power to re-examine the decision, which is the context leading to the withdrawal and striking of the appeal.
This is the operative order disposing of the appeal because it became moot.
This order specifies that no court fees or expenses will be collected.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 39.2001.00011 dc/gm · Lugano 5 dicembre 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 3 febbraio 2001 interposto da
__________, contro
la decisione del 5 gennaio 2001 emanata da Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 25 ottobre 2001 e 26 ottobre 2001 due nuove decisioni con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata (cfr. Doc. _);
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv.
1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche la ricorrente, con scritto 1° dicembre 2001 (cfr. Doc. _), ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alle nuove decisioni della cassa;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo