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39.2001.10 • TCAS TI 39.2001.10 Generato dall'IA

Appeal Regarding Family Allowances Withdrawn After Partial Accommodation

Numero d'incarto 39.2001.10
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party appealed a decision by the cantonal family allowance fund regarding family allowances, but subsequently withdrew the appeal after the fund partially accommodated their objections, indicating satisfaction with the revised position; consequently, the court declared the matter moot and struck the case from the rolls without imposing any fees or costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Legge di procedura 6.4.61; Appeal Regarding Family Allowances Withdrawn After Partial Accommodation: A party appealed a decision by the cantonal family allowance fund regarding family allowances, but subsequently withdrew the appeal after the fund partially accommodated their objections, indicating satisfaction with the revised position; consequently, the court declared the matter moot and struck the case from the rolls without imposing any fees or costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
assegni familiari decisione parziale revoca del gratuito patrocinio ripetibili espulsione di familiari legittimazione a ricorrere Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61
Cited as the basis for the procedural order (striking the case from the rolls) following withdrawal of the appeal.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61

Cited as the basis for the procedural order (striking the case from the rolls) following withdrawal of the appeal.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 39.2001.00010 dc/fz · Lugano 15 giugno 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 31 gennaio 2001 di

__________, contro

la decisione 23 gennaio 2001 della Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona in materia di assegni di famiglia

letti ed esaminati gli atti;

richiamata l'ordinanza 2.2.01 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta (II);

vista la lettera 1.6.01 della parte ricorrente del seguente tenore:

"Sentite le osservazioni della cassa, la quale ha accolto parzialmente le nostre contestazioni, dichiaro di ritirare il ricorso in quanto mi ritengo soddisfatta della nuova posizione." (VII);

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo