Family Allowance Calculation Dispute Settled and Case Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed regarding a decision by the cantonal family allowance office concerning the calculation of supplementary and basic family allowances for September and subsequent months of the year 2000, with the appellant disputing the amount received for September due to an alleged administrative error and challenging the income figures, including self-employment earnings, used to deny supplementary allowances from October onward. The court, having noted the parties reached a settlement proposal during discussion, which addressed the acknowledged error for September and established a procedure for further investigation and potential new decision regarding subsequent months based on documentation to be provided, subsequently struck the case from the roll without costs, as it had become moot due to the intervention and homologation of the transaction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAviste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961; Family Allowance Calculation Dispute Settled and Case Dismissed: The court, having noted the parties reached a settlement proposal during discussion, which addressed the acknowledged error for September and established a procedure for further investigation and potential new decision regarding subsequent months based on documentation to be provided, subsequently struck the case from the roll without costs, as it had become moot due to the intervention and homologation of the transaction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the orders, establishing the procedural framework.
The main order based on the agreed settlement between the parties.
Order regarding the costs (absence of a judicial fee and placement of expenses on the State).
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 39.2000.00095 dc/gm · Lugano 21 maggio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 13 ottobre 2000 interposto da
__________, contro
la decisione del 3 ottobre 2000 emanata da Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 18 aprile 2001 della parte convenuta;
richiamato il verbale 21 maggio 2001 del seguente tenore:
" Dopo lunga discussione il giudice delegato constata:
- che per il mese di settembre 2000 l'amministrazione riconosce di essere incorsa in un errore e di avere a torto computato l'indennità __________. Il risultato è che per quel mese l'assicurata ha diritto all'assegno integrativo massimo, tenuto conto di un assegno di base intero. L'assicurata sostiene di avere invece ricevuto un assegno di base dimezzato.
- a partire dal mese di ottobre l'assegno integrativo è stato negato anche a seguito del computo di un reddito da attività dipendente del marito di fr. 28'573.-.
L'assicurata contesta pure l'importo di 4'000 franchi conteggiato per l'attività indipendente. D'altra parte il signor Bernasconi precisa che negli ultimi mesi dell'anno vi sono state ulteriori modifiche.
In simili condizioni il giudice delegato propone la seguente soluzione transattiva:
- Per il mese di settembre 2000 l'amministrazione verserà quanto proposto nella risposta di causa, eventualmente maggiorato di mezzo assegno di base se gli accertamenti dovessero concludere nel senso sostenuto dall'assicurata.
- Per il mese di ottobre e per i mesi successivi sono necessari ulteriori accertamenti ed esame della documentazione che l'assicurata si impegna a completare per quanto di sua competenza. L'amministrazione convocherà l'assicurata al più presto per discutere di questi aspetti e se del caso per emettere una nuova decisione formale.
Le parti accettano seduta stante la proposta per cui la causa verrà stralciata dai ruoli senza spese." (cfr. Doc. _);
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
3. intimazione alle parti.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo