Appeal Withdrawal After Procedural Warning in Family Allowance Calculation Case
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed against a decision concerning family allowances, where the calculation of supplementary allowance depends inversely on the basic allowance received, and the court noted its power under procedural rules to potentially modify the decision to the appellant's detriment, provided the appellant is warned and given the chance to withdraw the appeal. Since the appellant subsequently withdrew the appeal after being informed of the judicial procedure and potential negative outcomes, the court declared the matter moot and struck the case from the rolls without imposing fees or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 cpv. 2 LAF, Art. 3b LPC, Art. 27 cpv.1 LAF, Art. 68 LAF, Disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961; Appeal Withdrawal After Procedural Warning in Family Allowance Calculation Case: Since the appellant subsequently withdrew the appeal after being informed of the judicial procedure and potential negative outcomes, the court declared the matter moot and struck the case from the rolls without imposing fees or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning regarding the calculation of the supplementary allowance, although not explicitly in the dispositive, it is part of the background legal context leading to the withdrawal.
Cited in the reasoning regarding the calculation of the supplementary allowance, although not explicitly in the dispositive, it is part of the background legal context leading to the withdrawal.
Cited in the reasoning regarding the calculation of the supplementary allowance, although not explicitly in the dispositive, it is part of the background legal context leading to the withdrawal.
Cited in the reasoning explaining the court's power to reform the decision, which is relevant context for the withdrawal.
Cited in the reasoning specifying the applicability of procedural law to family allowance matters.
Cited as the basis for the proceedings leading to the case being struck from the rolls (Order 1).
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 39.2000.00087 rs · Lugano 9 aprile 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 3 novembre 2000 interposto da
__________, contro
la decisione del 12 ottobre 2000 emanata da Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 22 dicembre 2000 della parte convenuta che propone la reiezione del gravame (cfr. doc. _);
ricordato che giusta l'art. 27 cpv. 2 LAF l'importo dell'assegno integrativo non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto e che esso corrisponde all'ammontare minimo del fabbisogno vitale dei figli sancito dall'art. 3b LPC dedotto l'importo dell'assegno di base effettivamente percepito (cfr. messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia del 19 gennaio 1994, pag. 16-17 e 51; art. 27 cpv.1 LAF; STCA del 28 aprile 1999 nella causa A.S.; STCA del 24 aprile 1999 nella causa S.B.);
constatato inoltre che con l'aumento dell'importo degli assegni di base versati a un assicurato la somma massima erogabile quale assegno integrativo diminuisce;
considerato che giusta l'art. 11b della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, applicabile alle procedura in materia di assegni di famiglia in virtù dell'art. 68 LAF, le conclusioni delle parti non vincolano il Tribunale, il quale può riformare la decisione a detrimento del ricorrente o concedergli più di quanto egli abbia domandato, tuttavia dopo aver dato alle parti la possibilità di pronunciarsi in merito;
osservato infine che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, se il Giudice prevede la possibilità di una "reformatio in pejus" deve dare alle parti l'occasione di prendere posizione su questa eventualità e rendere esplicitamente attento il ricorrente circa la possibilità di ritirare il ricorso (cfr. DTF 122 V 166);
visto lo scritto del 6 aprile 2001 dell'insorgente che dichiara, sentite le spiegazioni della vicecancelliera, di ritirare il ricorso;
rilevato che la causa è di conseguenza divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli:
2. non si prelevano né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo