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39.2000.83 • TCAS TI 39.2000.83 Generato dall'IA

Claimant v. [Administrative Body]: Appeal Regarding Continuation of Family Allowance Past Age Fifteen

Numero d'incarto 39.2000.83
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A claimant appealed the cessation of an additional family allowance payment, previously granted for her daughter, arguing that her ongoing financial difficulties following the daughter reaching age fifteen warranted continuation of the benefit. The court rejected the appeal, reasoning that the governing law clearly mandates that the right to the supplementary allowance ceases once the child turns fifteen, and therefore, the administrative decision to discontinue payments based on the daughter's age was correct, though the claimant was advised to seek support from social assistance offices for her economic hardship.

Regesto Legislator

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Art. 25 LAF, Art. 24 LAF, Art. 27 LAF, Art. 34 Reg, Art. 36 Reg, Art. 2 cpv. 1 LAF; Claimant v. [Administrative Body]: Appeal Regarding Continuation of Family Allowance Past Age Fifteen: The court rejected the appeal, reasoning that the governing law clearly mandates that the right to the supplementary allowance ceases once the child turns fifteen, and therefore, the administrative decision to discontinue payments based on the daughter's age was correct, though the claimant was advised to seek support from social assistance offices for her economic hardship.

Parole chiave

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assegno familiare diritti del bambino età del minore assistenza sociale cessazione delle prestazioni rigore per motivi familiari Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 25 LAF

The court confirmed the suppression of the allowance based on the article that limits this social benefit to children under fifteen years of age.

art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali

This procedural rule was cited to justify the decision being made by a single judge.

art. 2 cpv. 1 LAF

This provision, establishing the right to the supplementary allowance until the child turns fifteen, was used to confirm the decision in the final ruling.

art. 66 al. 1 LTF

This article is implied in the decision regarding costs, as it governs court fees, which are explicitly dealt with in order 2 (stating no fee is collected).

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 39.2000.00083 FP/sc · Lugano 26 gennaio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice: · Francesca Pozzi

segretario: · Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2000 di

__________, contro

la decisione del 9 ottobre 2000 emanata da Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 9 ottobre 1997, con effetto dal 1. luglio 1997, la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha assegnato a __________ i a favore della figlia __________, un assegno integrativo di fr. 463.-- mensili (doc. _). L'importo è stato elevato a fr. 470.-- con effetto dal 1. gennaio 1999 (doc. _).

1.2. Con provvedimento 9 ottobre 2000, con effetto a decorrere dal 1. novembre 2000, la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha soppresso il versamento dell'assegno integrativo di fr. 470.-- mensili precedentemente erogato a __________ a favore della figlia __________, nata il 6 ottobre 1985. L'amministrazione ha precisato che la decisione è stata emanata a seguito del 15esimo anno di età della figlia (doc. _; _).

1.3. Con tempestivo ricorso al TCA, l'assicurata ha impugnato la decisione della Cassa, chiedendo il ripristino dell'ammontare dell'assegno precedentemente erogato, con le seguenti motivazioni:

" (…) Contro la presente decisione faccio ricorso per i seguenti motivi:

1. Sono una donna divorziata e vivo con i miei due figli __________ avuto dal primo matrimonio e __________ avuta dal secondo matrimonio.

Roberto frequenta l'ultimo anno di università a __________ e ogni fine settimana torna a casa.

__________ è iscritta al primo anno di liceo qui a __________ ma per differenze di orario è costretta a rimanere alla mensa e ciò provoca una spesa maggiore.

2. Lavoro presso la __________ di __________ solamente 50% e sono pagata a ore (16.50 Fr/h)

L'anno scorso ho frequentato la Scuola Professionale per impiegati di vendita ottenendo l'attestato federale ma purtroppo la mia situazione lavorativa è rimasta immutata.

Attualmente mi hanno lasciata a casa in quanto lavorando sotto il portico la vendita esterna non è più possibile a causa dell'inondazione subita.

La stessa cosa avviene nel periodo di gennaio quando sono costretta alla vacanza forzata e non pagata.

3. Ho provato a chiedere l'aiuto all'assistenza sociale a anche qui dopo vari diverbi mi hanno accordato il pagamento della quota della cassa malattia per me e __________.

4. La mia situazione economica non è di certo cambiata con il raggiungimento del quindicesimo anno di età da parte di mia figlia __________: la fine del versamento dell'assegno integrativo è un duro colpo sull'economia domestica. (…)" (cfr. doc. _).

1.4. Nella sua risposta del 27 ottobre 2000 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, argomentando:

" (…) La Cassa, pur comprendendo le ragioni della ricorrente, non può aderire alla richiesta di prosecuzione del versamento dell'assegno integrativo dopo i 15 anni che __________ ha compiuto il 06.10.2000.

L'impedimento è dato dal testo chiaro della legge che limita questa prestazione sociale per tutti i figli che non abbiano ancora compiuto i 15 anni.

Non è pertanto possibile fare eccezioni alla regola sancita dall'art. 25 LAF.

Visto quanto precede si chiede quindi a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni di voler respingere il ricorso confermando al decisione impugnata.

A titolo informativo si suggerisce alla ricorrente, date le persistenti difficoltà economiche, di rivolgersi all'Ufficio del sostegno sociale. …"

(Doc. _)

in

diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la soppressione del versamento dell'assegno integrativo (fr. 470.--), con effetto dal 1. novembre 2000, precedentemente erogato a __________.

A motivazione della soppressione la Cassa ha addotto il compimento del 15esimo anno di età della figlia __________ (cfr. doc. _).

Il 1° luglio 1997 sono entrate in vigore alcune norme della nuova Legge cantonale sugli assegni di famiglia (LAF) dell'11 giugno 1996 e fra queste gli articoli da 24 a 37 che regolano l'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia.

L'art. 24 LAF fissa le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo e stabilisce quanto segue:

" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), a) per il figlio, se cumulativamente:

b) ha la custodia del figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

d) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.

Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.

Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."

Secondo l’art. 25 LAF, l’assegno è riconosciuto per il figlio che non ha ancora compiuto i quindici anni.

L’art. 27 LAF prevede inoltre che

" 1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, é pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.

2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite de o dei figli per i quali l'assegno é riconosciuto.

3 L'assegno integrativo non é versato se il suo importo annuo é inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."

Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF, inoltre,

" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”

L’art. 33 del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede che

" Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie."

Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;

b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (art. 34 Reg. LAF).

Secondo l'art. 36 Reg. LAF

" L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."

2.3. Nel caso concreto, in virtù delle disposizioni esposte ai considerandi precedenti, emerge chiaramente che il diritto del genitore (art. 2 cpv. 1 LAF) ad ottenere un assegno integrativo per i figli è dato fintanto che essi non hanno compiuto il quindicesimo anno di età.

Di conseguenza correttamente la Cassa, a seguito del compimento del 15esimo anno di età di __________ in data 6 ottobre 2000, ha modificato con effetto dal 1° novembre 2000, la decisione con cui aveva attribuito a __________ un assegno integrativo a favore della figlia.

A partire dal mese di novembre 2000, l'assicurata potrà beneficiare unicamente di un assegno per giovani in formazione a favore della figlia __________. Tale assegno è previsto dalla LAF (art. 21 e segg. LAF e 24 e segg. Reg. LAF) per i giovani che hanno già compiuto i 15 anni e che sono ancora in formazione.

In simili condizioni la decisione impugnata deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é respinto.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti