Appeal Regarding Family Allowances Rendered Moot by Subsequent Authorization
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual filed an appeal against a decision regarding family allowances after an administrative body informed them that previously advanced benefits needed verification or repayment. During the appeal process, the administrative body subsequently issued an authorization confirming the right to the allowances until the end of the year, which rendered the initial challenge moot, leading the court to declare the case without object and strike it from the rolls without assessing any fees or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAle disposizioni della Legge di procedura 6.4.61; Appeal Regarding Family Allowances Rendered Moot by Subsequent Authorization: During the appeal process, the administrative body subsequently issued an authorization confirming the right to the allowances until the end of the year, which rendered the initial challenge moot, leading the court to declare the case without object and strike it from the rolls without assessing any fees or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision governs the procedural action taken by the court to strike the case from the record because it became moot.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 39.2000.00074 dc/gm · Lugano 13 novembre 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo
visto il "ricorso" del 27 settembre 2000 interposto da
__________, contro
la "decisione" del 28 agosto 2000 emanata dalla Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
richiamata l'ordinanza 29 settembre 2000 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta;
visto lo scritto della cassa del 30 ottobre 2000 del seguente tenore:
" il ricorso interposto da __________ e __________ non contesta una formale decisione notificata dalla Cassa e pertanto deve essere dichiarato irricevibile.
Con lo scritto del 28 agosto 2000 la Cassa ha informato l'interessato che gli assegni anticipati e richiesti in restituzione non corrispondevano a quelli autorizzati invitandolo a verificare e trasmettere, se del caso, la necessaria documentazione
Anziché rispondere alla Cassa, __________ ha interposto ricorso presso codesto Tribunale.
Sulla base delle osservazioni contenute nel ricorso del 27 settembre 2000 la Cassa ha comunque riconosciuto il diritto agli assegni fino al 31 dicembre 2000, come richiesto dal ricorrente (v. autorizzazione allegata)." (cfr. Doc. _);
preso atto della lettera dell'8 novembre 2000 nella quale i ricorrenti precisano:
" Con la presente dichiarazione ritiriamo il ricorso da noi presentato in data 27 settembre 2000 in quanto riteniamo che "l'autorizzazione al versamento degli assegni per i figli" di data 30.10.2000 annulla la "contestazione del diritto agli assegni familiari anno 1999" di data 28.08.2000 (doc. _ del ricorso stesso) ed al conseguente rimborso di fr. 2'196.- da parte nostra." (cfr. Doc. _);
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo