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39.2000.71 • TCAS TI 39.2000.71 Generato dall'IA

Appeal Moot Due to Subsequent Decision Granting Claims

Numero d'incarto 39.2000.71
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual appealed a decision from the cantonal family allowance fund concerning child allowances; however, the administrative authority, before submitting its response as permitted by procedural law, re-examined the contested decision and issued a new one fully granting the appellant's claims, thereby rendering the appeal moot. Consequently, the court struck the appeal from the record and ordered that no fees or expenses be levied.

Regesto Legislator

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Appeal Moot Due to Subsequent Decision Granting Claims: Consequently, the court struck the appeal from the record and ordered that no fees or expenses be levied.

Parole chiave

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assegno per i figli questioni processuali decisione incidentale impugnabile riesame di una decisione precedente autorità amministrativa sindacato giurisdizionale Sentenza o decisione senza scheda
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali

This provision is cited as the legal basis for the administrative authority to review the decision, leading to the appeal becoming devoid of object and being struck from the roll.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 39.2000.00071 dc/gm · Lugano 23 ottobre 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 11 settembre 2000 interposto da

__________, contro

la decisione del 11 settembre 2000 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia (assegno di prima infanzia)

letti ed esaminati gli atti;

visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 20 ottobre 2000 (cfr. Doc. _) una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;

ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv.

1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

decreta 1.

il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo