Withdrawal of Appeals Regarding Family Allowance Recalculation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant filed two appeals against decisions from a cantonal family allowance fund concerning the recalculation of their supplemental and first-child allowances. Subsequently, the appellant informed the court that, despite some lingering perplexity regarding the justifications provided, they accepted the recalculated amounts—which included a full supplemental allowance but a reduced first-child allowance—and formally withdrew their appeals to definitively close the matter. Consequently, the court decreed that the cases were removed from the docket as they had become moot, and no fees or costs were assessed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAviste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61, 1. le cause sono stralciate dai ruoli, 2. non si percepiscono né tasse né spese; Withdrawal of Appeals Regarding Family Allowance Recalculation: Subsequently, the appellant informed the court that, despite some lingering perplexity regarding the justifications provided, they accepted the recalculated amounts—which included a full supplemental allowance but a reduced first-child allowance—and formally withdrew their appeals to definitively close the matter. Consequently, the court decreed that the cases were removed from the docket as they had become moot, and no fees or costs were assessed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is cited immediately before the operative part ('decreta') as the general legal framework for the decision, although the specific application is related to striking the case from the rolls.
This is the primary operative order, resulting from the withdrawal of the appeal.
This order addresses the allocation of costs, indicating no fees or expenses are charged.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 39.2000.00063-64 dc/gm · Lugano 15 gennaio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo
visti i ricorsi del 25 agosto 2000 interposti da
__________, contro
le decisioni del 7 agosto 2000 emanate da Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
richiamata l'ordinanza 28 agosto 2000 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta;
vista la lettera 21 novembre 2000 della ricorrente al TCA, del seguente tenore:
" in risposta alle ultime decisioni evase da parte dell'istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona, con la presente vi informo come segue.
L'assegno integrativo, mi è stato di nuovo interamente riconosciuto in Fr. 470.-- mensili come in precedenza.
Per quanto riguarda l'assegno di prima infanzia, lo stesso è stato riconsiderato in Fr. 102.-- mensili al posto di Fr. 267.-- mensili come in precedenza.
Nonostante le innumerevoli discussioni intercorse tra noi telefonicamente, sinceramente resto tuttora con un pizzico di perplessità sulle giustificazioni a me esposte e per me incomprensibili.
Comunque onde poter chiudere definitivamente la questione in causa, accetto queste conclusioni e vi inoltro il ritiro dei ricorsi citati a margine.
Vogliate cortesemente prendere atto di quanto scritto e nel contempo gradite i miei più distinti saluti." (Doc. _);
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;
decreta 1.
le cause sono stralciate dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo