Legislator Giurisprudenza & Legislazione
39.2000.54 • TCAS TI 39.2000.54 Generato dall'IA

Appeal Against Repayment Order Denial Dismissed for Untimeliness

Numero d'incarto 39.2000.54
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual appealed a decision by the family allowance fund that denied a request for remittance of an order to repay overpaid benefits of CHF 11,312.00; although the appellant claimed to be appealing the repayment order, the context of the appeal and subsequent submissions indicated the intent was to contest the denial of remittance based on financial hardship. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the thirty-day statutory deadline, calculated by excluding the notification day and extending the final deadline due to a public holiday, resulting in the initial repayment order becoming final.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131 cpv. 1 CPC, Art. 131 cpv. 3 CPC, Art. 131 cpv. 4 CPC, art. 68 della Legge sugli assegni di famiglia; Appeal Against Repayment Order Denial Dismissed for Untimeliness: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the thirty-day statutory deadline, calculated by excluding the notification day and extending the final deadline due to a public holiday, resulting in the initial repayment order becoming final.

Parole chiave

Generato dall'IA
assegno familiare termine legale ristrettezza finanziaria notificazione della decisione insinuazione del credito proroga tardiva del termine Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 110 V 37
- se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37 consid.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 68 della Legge sugli assegni di famiglia

This article establishes the deadline for filing an appeal against the decisions of the Family Allowance Funds.

art. 131 cpv. 1 CPC

This article, applied through procedural rules, dictates that the day of notification is not included in the calculation of the appeal period, leading to the finding of tardiness.

art. 131 cpv. 3 CPC

This article, concerning the extension of deadlines for public holidays, was used to determine the actual deadline for appeal.

art. 131 cpv. 4 CPC

This article, concerning the calculation of deadlines when sending by mail, was used to assess when the appeal was deemed submitted.

art. 23 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

This article was cited as the basis for applying the cantonal Civil Procedure Code rules for matters not regulated by the specific procedural law.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 39.2000.00054 rs · Lugano 26 ottobre 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

con redattore: · Raffaella Sartoris

segretario: · Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 26 giugno 2000 di

__________, contro

la decisione del 22 maggio 2000 emanata da Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia

ritenuto che, - con decisione del

6 aprile 2000 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito la Cassa) ha ordinato a __________ di restituire l'importo di fr. 11'312.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° novembre 1998 al 31 ottobre 1999 a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. doc. _);

- in data

29 aprile 2000 l'interessata ha presentato domanda di condono alla Cassa (cfr. doc. _);

- la Cassa con decisione 22 maggio 2000 ha respinto questa richiesta, in quanto la prima condizione cumulativa per l'ottenimento del condono, relativa alla buona fede, non è stata adempiuta (cfr. doc. _);

- il 26 giugno 2000 l'assicurata ha inoltrato al TCA ricorso contro la menzionata decisione dell'amministrazione.

Infatti nonostante abbia scritto di interporre ricorso contro l'ordine di restituzione, ha motivato il gravame sostenendo di aver agito in buona fede e che la restituzione di fr. 11'312.-- metterebbe la sua famiglia in grandi difficoltà finanziarie, per cui va dedotto che essa intendeva impugnare il provvedimento relativo al rifiuto del condono (cfr. doc. _);

- con risposta del 19 settembre 2000 la Cassa afferma che il ricorso è tardivo (cfr. doc. _);

- l'assicurata con scritto 4 ottobre 2000 precisa che le sue condizioni economiche non le permettono di restituire l'intero importo richiesto in restituzione (cfr. doc. _);

considerato che, - secondo l'art. 68 della Legge sugli assegni di famiglia contro le decisioni pronunciate dalle Casse è data la facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni nel termine di 30 giorni dalla loro intimazione;

- giusta l'art. 23 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per quanto non stabilito dalla legge medesima valgono le norme federali che regolano le materie e sussidiariamente il Codice cantonale di procedura civile;

- al computo dei termini, non essendo regolato dalla Legge di procedura per le cause davanti al TCA, si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile;

- il giorno dell'intimazione non è compreso nel computo del termine (cfr. art. 131 cpv. 1 CPC);

- se l'ultimo giorno è un giorno festivo o un sabato, il termine scade il prossimo giorno feriale (cfr. art. 131 cpv. 3 CPC);

- quando la comunicazione di un atto viene fatta per mezzo della posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta ha avuto luogo prima della sua scadenza (cfr. art. 131 cpv. 4 CPC);

- se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37 consid. 2);

- nel caso concreto la ricorrente ha ricevuto il 23 maggio 2000 la decisione emanata dalla Cassa (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), per cui il termine di ricorso ha iniziato a decorrere dal giorno successivo;

- l'ultimo giorno del termine di ricorso era dunque il 22 giugno 2000.

Tuttavia, poiché era la festa del Corpus Domini, il termine è scaduto il 23 giugno 2000;

- il gravame è stato consegnato all'ufficio postale il 30 giugno 2000 (cfr. timbro postale della busta allegata a doc. I);

- di conseguenza il ricorso è tardivo, pertanto irricevibile;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso non è ricevibile, in quanto tardivo.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazioni alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti