Appeal Against Repayment Order Denial Dismissed for Untimeliness
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a decision by the family allowance fund that denied a request for remittance of an order to repay overpaid benefits of CHF 11,312.00; although the appellant claimed to be appealing the repayment order, the context of the appeal and subsequent submissions indicated the intent was to contest the denial of remittance based on financial hardship. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the thirty-day statutory deadline, calculated by excluding the notification day and extending the final deadline due to a public holiday, resulting in the initial repayment order becoming final.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 cpv. 1 CPC, Art. 131 cpv. 3 CPC, Art. 131 cpv. 4 CPC, art. 68 della Legge sugli assegni di famiglia; Appeal Against Repayment Order Denial Dismissed for Untimeliness: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the thirty-day statutory deadline, calculated by excluding the notification day and extending the final deadline due to a public holiday, resulting in the initial repayment order becoming final.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article establishes the deadline for filing an appeal against the decisions of the Family Allowance Funds.
This article, applied through procedural rules, dictates that the day of notification is not included in the calculation of the appeal period, leading to the finding of tardiness.
This article, concerning the extension of deadlines for public holidays, was used to determine the actual deadline for appeal.
This article, concerning the calculation of deadlines when sending by mail, was used to assess when the appeal was deemed submitted.
This article was cited as the basis for applying the cantonal Civil Procedure Code rules for matters not regulated by the specific procedural law.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 39.2000.00054 rs · Lugano 26 ottobre 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo
con redattore: · Raffaella Sartoris
segretario: · Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 giugno 2000 di
__________, contro
la decisione del 22 maggio 2000 emanata da Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia
ritenuto che, - con decisione del
6 aprile 2000 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito la Cassa) ha ordinato a __________ di restituire l'importo di fr. 11'312.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° novembre 1998 al 31 ottobre 1999 a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. doc. _);
- in data
29 aprile 2000 l'interessata ha presentato domanda di condono alla Cassa (cfr. doc. _);
- la Cassa con decisione 22 maggio 2000 ha respinto questa richiesta, in quanto la prima condizione cumulativa per l'ottenimento del condono, relativa alla buona fede, non è stata adempiuta (cfr. doc. _);
- il 26 giugno 2000 l'assicurata ha inoltrato al TCA ricorso contro la menzionata decisione dell'amministrazione.
Infatti nonostante abbia scritto di interporre ricorso contro l'ordine di restituzione, ha motivato il gravame sostenendo di aver agito in buona fede e che la restituzione di fr. 11'312.-- metterebbe la sua famiglia in grandi difficoltà finanziarie, per cui va dedotto che essa intendeva impugnare il provvedimento relativo al rifiuto del condono (cfr. doc. _);
- con risposta del 19 settembre 2000 la Cassa afferma che il ricorso è tardivo (cfr. doc. _);
- l'assicurata con scritto 4 ottobre 2000 precisa che le sue condizioni economiche non le permettono di restituire l'intero importo richiesto in restituzione (cfr. doc. _);
considerato che, - secondo l'art. 68 della Legge sugli assegni di famiglia contro le decisioni pronunciate dalle Casse è data la facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni nel termine di 30 giorni dalla loro intimazione;
- giusta l'art. 23 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per quanto non stabilito dalla legge medesima valgono le norme federali che regolano le materie e sussidiariamente il Codice cantonale di procedura civile;
- al computo dei termini, non essendo regolato dalla Legge di procedura per le cause davanti al TCA, si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile;
- il giorno dell'intimazione non è compreso nel computo del termine (cfr. art. 131 cpv. 1 CPC);
- se l'ultimo giorno è un giorno festivo o un sabato, il termine scade il prossimo giorno feriale (cfr. art. 131 cpv. 3 CPC);
- quando la comunicazione di un atto viene fatta per mezzo della posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta ha avuto luogo prima della sua scadenza (cfr. art. 131 cpv. 4 CPC);
- se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37 consid. 2);
- nel caso concreto la ricorrente ha ricevuto il 23 maggio 2000 la decisione emanata dalla Cassa (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), per cui il termine di ricorso ha iniziato a decorrere dal giorno successivo;
- l'ultimo giorno del termine di ricorso era dunque il 22 giugno 2000.
Tuttavia, poiché era la festa del Corpus Domini, il termine è scaduto il 23 giugno 2000;
- il gravame è stato consegnato all'ufficio postale il 30 giugno 2000 (cfr. timbro postale della busta allegata a doc. I);
- di conseguenza il ricorso è tardivo, pertanto irricevibile;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso non è ricevibile, in quanto tardivo.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazioni alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti