Appeal on Child and Integrative Allowances Withdrawn
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a decision concerning family allowances, specifically regarding the child allowance for the period between April and September 2000, as the child had turned three, and a separate issue involved the reduction of an integrative allowance due to the appellant's activity being deemed dependent, necessitating the calculation of a hypothetical income, which is permissible under the relevant law as the system is not intended to fund independent activities. During a hearing, the appellant withdrew the appeal after receiving clarification that the relevant period for the child allowance had lapsed and that the administration was justified in fixing a hypothetical income based on their gainful activity, leading the court to strike the case from the record without costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAviste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61, 1. la causa è stralciata dai ruoli, 2. non si percepiscono né tasse né spese; Appeal on Child and Integrative Allowances Withdrawn: During a hearing, the appellant withdrew the appeal after receiving clarification that the relevant period for the child allowance had lapsed and that the administration was justified in fixing a hypothetical income based on their gainful activity, leading the court to strike the case from the record without costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis law governs the procedural basis for striking the case from the roll.
This is the primary order based on the withdrawal of the appeal (the case becoming moot).
This order dictates the non-collection of fees and costs.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 39.2000.00019 za/gm · Lugano 15 gennaio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 6 aprile 2000 interposto da
__________, contro
la decisione del 28 marzo 2000 emanata da Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 22 maggio 2000 presentata dalla parte convenuta;
richiamato il verbale dell'udienza 13 dicembre 2000 del seguente tenore:
" Il signor __________ spiega innanzitutto che a partire dal 1.12.2000 l'assegno integrativo è stato ridotto da 653 a 470 franchi in quanto la sua attività è ritenuta dipendente e quindi ha diritto all'assegno di base di 183 franchi mensili. Il giudice delegato invita l'assicurata a fare valere quanto le spetta e il signor __________ si impegna ad informarla sulle modalità.
Siccome la bambina ha compiuto 3 anni, l'assegno di prima infanzia è decaduto alla fine di settembre 2000. Oggetto della presente vertenza è dunque soltanto l'assegno di prima infanzia per il periodo 1.4.-30.9.2000. Il giudice delegato spiega all'assicurata che poiché essa esercita un'attività lucrativa, l'amministrazione era tenuta a fissare un reddito ipotetico. Scopo della LAF non è infatti quello di finanziare le attività indipendenti, d'altra parte secondo la giurisprudenza del TFA relativa alla legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (calcolo del guadagno intermedio) non è possibile dedurre i costi di investimento (cfr. SVR 1998, ALV no. 10).
L'assicurata, preso atto delle spiegazioni ricevute, dichiara di ritirare il ricorso che verrà stralciato dai ruoli senza spese." (Doc. _);
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo