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38.2014.41 • TCAS TI 38.2014.41 Generato dall'IA

Appeal Inadmissibility Due to Late Filing; Waiver Remitted

Numero d'incarto 38.2014.41
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appeal challenged a decision that demanded the repayment of unemployment benefits; however, the court found the appeal inadmissible because it was filed late, as the 30-day appeal period, commencing the day after the appellant received the decision on June 4, 2014, expired on July 4, 2014, but the appeal was only postmarked on July 8, 2014, without any justifiable reason presented for the delay, although the court acknowledged the appellant's request for a waiver of repayment based on good faith and economic difficulty, and thus remitted the matter to the relevant authority to process the waiver application.

Regesto Legislator

Ufficiale

Ricorso spedito l'8/7/2014 contro la dec.su opp. del 2/6/2014(conferma restit.ID),notificata all'ass. il 4/6/2014,irricevibile in quanto tardivo.Non emergono del resto motivi che possano giustificare la restituz.del termine. Atti trasmessi alla Cassa x sottoporre domanda di condono al serv.cantonale

Parole chiave

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atto tardivo restituzione delle indennità di disoccupazione disoccupazione legittimazione a ricorrere rinuncia a pretese di salario proroga tardiva del termine

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 60 cpv. 1 LPGA

This provision establishes the 30-day deadline for filing an appeal, which was the basis for declaring the appeal inadmissible as being late.

Art. 39 cpv. 1 LPGA

This provision details how the appeal deadline must be met by delivery to the post office, which was relevant to determining the lateness of the appeal.

Art. 41 LPGA

This provision on the restitution of deadlines was examined to see if the appellant could benefit from it, but the request was rejected by implication of the inadmissibility ruling.

Art. 25 cpv. 1 LPGA

This provision regarding the waiver (condono) of reimbursement obligations was referenced in relation to the appellant's request for relief.

Art. 4 cpv.4 LPGA

This provision governs the formal request for a waiver of the obligation to repay, cited in the context of remitting the matter to the competent authority.

Art. 95 cpv. 3 LADI

This provision mandates the competent authority to submit a waiver request to the cantonal service, which is reflected in order no. 2.

Art. 49 cpv. 2

The court cited this article concerning the organization of the judiciary as the basis for deciding the case with a single judge.

Art. 95 cpv. 3 LADI

This provision was mentioned in connection with the procedures for submitting the waiver request.

Art. 4 cpv.4 LPGA

This provision on the written request for waiver was cited in relation to the procedure after the decision became final.

Art. 25 cpv. 1 LPGA

This provision on the non-claim of restitution (condono) was cited when discussing the appellant's request for relief.

Art. 38 cpv. 1 LPGA

This provision was cited to explain how the appeal term starts counting from the day following notification.

Art. 40 cpv. 1 LPGA

This provision, which states that the legal term cannot be extended, was cited in the context of the appeal deadline.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 38.2014.41 dc/gm · Lugano 8 settembre 2014 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 2 luglio 2014 di

RI 1 contro

la decisione su opposizione del 2 giugno 2014 emanata da CO 1 in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 2 giugno 2014 la CO 1 di ha confermato la precedente decisione del 14 febbraio 2014 con la quale ha chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 5'170.80 a titolo di indennità di disoccupazione percepite a torto (cfr. Doc. II1).

1.2. Contro

la decisione su opposizione l'assicurato, in data 2 luglio 2014, ha inoltrato un ricorso direttamente alla CO 1, trasmettendone un copia per conoscenza al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. Doc. I).

Con scritto 14 luglio 2014 la CO 1 ha trasmesso il ricorso in questione al TCA per competenza (cfr. Doc. II).

1.3. Il

30 luglio 2014 il TCA ha invitato la Cassa ad accertare presso la Posta la data esatta in cui RI 1 ha ricevuto la decisione impugnata, apparendo a prima vista il gravame tardivo (cfr. Doc. V).

1.4. Con lettera del 5 agosto 2014 l’amministrazione ha così risposto:

" Facciamo riferimento allo scritto del 30 luglio u.s. e con la presente prendiamo posizione in merito alla tempestività del ricorso.

La decisione su opposizione è datata 2 giugno 2014, spedita per posta raccomandata in data 3 giugno 2014. Il ricorso dell’assicurato è datato 2 luglio 2014, il timbro postale è 8 luglio 2014.

In allegato trasmettiamo la decisione su opposizione del 2 giugno 2014 e l’estratto T&T della posta ed inoltre copia del ricorso del 2 luglio 2014 con il relativo T&T della posta.

In base allo stesso, a mente della cassa, il ricorso inoltrato dall’assicurato appare tardivo.” (cfr. Doc. VII)

Copia di tale scritto è stata trasmessa il 5 agosto 2014 all’assicurato per osservazioni (cfr. doc. VIII). Lo stesso è rimasto silente.

in

diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del

21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Questa Corte deve verificare la *tempestività* del ricorso inoltrato dal ricorrente.

Secondo l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.

Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

Se la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

L'art.

38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

In DTF 139 V 490 il Tribunale federale ha ricordato che per “Pasqua” (“Ostern“, “Pâques”) ai sensi di queste disposizioni, la giurisprudenza e la dottrina intendono da sempre unicamente la Domenica di Pasqua e non la Domenica e il Lunedì di Pasqua insieme e neppure il periodo che va dal Venerdì Santo al Lunedì di Pasqua incluso.

Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del

2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).

Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).

2.3. Nella concreta evenienza la decisione su opposizione 2 giugno 2014 (messa alla Posta il 3 giugno 2014) è stata ritirata dall’assicurato il 4 giugno 2014 (cfr. Doc. VII2).

Il termine di 30 giorni ha iniziato a decorrere il 5 giugno 2014 ed è scaduto venerdì 4 luglio 2014.

Il ricorso è stato spedito, mediante invio raccomandato, soltanto martedì 8 luglio 2014 (cfr. Doc. VII4 e VII5) ed è dunque tardivo. Pure la copia del ricorso trasmessa inizialmente allo scrivente Tribunale per conoscenza reca la stessa data di spedizione.

2.4. Occorre ora esaminare se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.

Ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag.

128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve

potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01;

U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).

Il TCA constata che, nel ricorso dell’assicurato (cfr. doc. I), non emerge alcun motivo che possa giustificare la restituzione del termine di ricorso.

D’altra parte Ramadan Deda non ha formulato nessuna osservazione allo scritto della Cassa del 5 agosto 2014 (cfr. consid. 1.4).

Il ricorso è pertanto irricevibile, in quanto tardivo.

2.5. Secondo l'art. 25 cpv. 1 LPGA la restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

L'art.

95 cpv. 3 LADI stabilisce che la Cassa sottopone una domanda di condono, per decisione, al Servizio cantonale.

L’art. 4 cpv.4 LPGA prevede che il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato.

Per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009; STCA 38.2011.91 del 1° febbraio 2012).

In sede ricorsuale l'assicurato ha chiesto il condono di una parte dell’importo facendo valere la propria buona fede ed evidenziando le sue difficoltà economiche (cfr. Doc. I).

In simili condizioni gli atti vengono trasmessi alla Cassa affinché sottoponga la domanda di condono al servizio cantonale (sul termine da rispettare per presentare la domanda di condono cfr. STF C 169/05 del 13 aprile 2006 e DTF 132 V 42 nella quale il Tribunale federale ha stabilito che si tratta di una prescrizione d’ordine e non di un termine di perenzione)

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è irricevibile.

2. Gli atti sono trasmessi alla CO 1 affinché sottoponga la domanda di condono al servizio cantonale.

3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti