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38.2013.64 • TCAS TI 38.2013.64 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing of Unemployment Benefit Restitution Claim

Numero d'incarto 38.2013.64
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An insured individual appealed a decision confirming the demand for the restitution of wrongly received unemployment benefits totaling CHF 1'028.25, but the appeal, filed on October 30, 2013, was deemed inadmissible because it was filed after the thirty-day deadline, which commenced on September 20, 2013, the day after the insured received the contested opposition decision on September 19, 2013, and the court found no justification for the restitution of the term as the appellant neither stated any reason in the appeal nor responded to the administrative body's inquiry regarding the tardiness.

Regesto Legislator

Ufficiale

Ricorso del 30 ottobre 2013 interposto contro una decisione su opposizione del 17 settembre 2013, notificata all'assicurato il 19 settembre 2013, è tardivo. Nel ricorso, inoltre, non emerge alcun motivo che possa giustificare la restituzione del termine di ricorso. Ricorso irricevibile

Parole chiave

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ripristino delle indennità disoccupazione insinuazione del credito disoccupazione istanza tardiva di restituzione dei termini rimborso dell'assicurazione invalidità indennità per perdita guadagno

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

Used to justify the decision being made by a single Judge composition.

art. 60 cpv. 1 LPGA

Cited as the substantive rule determining the 30-day appeal deadline, the violation of which led to the inadmissibility.

art. 41 LPGA

Cited regarding the conditions for the reinstatement of the deadline, which were not met.

art. 39 cpv. 1 LPGA

Cited regarding the requirements for timely submission of written requests.

art. 40 cpv. 1 LPGA

Cited regarding the non-extendability of the legal deadline.

art. 38 cpv. 1 LPGA

Cited to explain how the deadline starts running after notification.

art. 66 cpv. 1 LTF

The implicit provision concerning costs, as order point 2 states that costs are borne by the State (no filing fee, costs borne by the State, implying the non-application of typical cost allocation).

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 38.2013.64 dc/gm · Lugano 4 dicembre 2013 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2013 di

RI 1 contro

la decisione su opposizione del 17 settembre 2013 emanata da CO 1 in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 17 settembre 2013 la CO 1 ha confermato la precedente decisione del 16 maggio 2013 con la quale ha chiesto ad RI 1 la restituzione di indennità percepite a torto per un ammontare di CHF 1'028.25 (cfr. doc. A).

1.2. Contro la decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un ricorso al TCA il 30 ottobre 2013 (cfr. doc. I).

1.3. Il

5 novembre 2013 il TCA ha invitato la Cassa ad accertare presso la Posta la data esatta in cui RI 1 ha ricevuto la decisione impugnata, apparendo a prima vista il gravame tardivo (cfr. doc. III).

1.4. Con lettera del 7 novembre 2013 l’amministrazione ha così risposto:

" Facciamo riferimento allo scritto del 5 novembre u.s. e con la presente trasmettiamo l’estratto T&T della Posta.

In base allo stesso, a mente della cassa, il ricorso inoltrato dall’assicurato appare tardivo.” (cfr. doc. VI+1)

Copia di tale scritto è stato trasmesso all’assicurato per osservazioni (cfr. doc. VII). Egli è rimasto silente.

in

diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del

21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Questa Corte deve verificare la *tempestività* del ricorso inoltrato dal ricorrente.

Secondo l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.

Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

Se la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

L'art.

38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del

2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).

Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).

2.3. Nella concreta evenienza la decisione su opposizione del 17 settembre 2013 (messa alla Posta il 18 settembre 2013) è stata ritirata dall’assicurato il 19 settembre 2013 (cfr. Doc. VI1).

Il termine di 30 giorni ha iniziato a decorrere il 20 settembre 2013. Esso era dunque ampiamente scaduto al momento dell'inoltro del ricorso il 30 ottobre 2013.

2.4. Occorre ora esaminare se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.

Ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag.

128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve

potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01;

U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).

Il TCA constata che, nel ricorso dell’assicurato (cfr. doc. I), non emerge alcun motivo che possa giustificare la restituzione del termine di ricorso.

D’altra parte RI 1 non ha formulato nessuna osservazione allo scritto della Cassa del 7 novembre 2013 (cfr. consid. 1.2.).

Il ricorso è pertanto irricevibile, in quanto tardivo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti