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38.2011.7 • TCAS TI 38.2011.7 Generato dall'IA

Unemployment Benefit Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numero d'incarto 38.2011.7
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual appealed a decision denying unemployment benefits for January through April 2010 because the appeal was filed late; the initial administrative decision, sent by registered mail, was returned as undeliverable on November 12, 2010, starting the 30-day appeal period which expired on December 13, 2010, while the appeal was only posted on December 23, 2010, and the court reasoned that the appellant failed to present any justifiable, non-culpable reason for the delay required for a time extension, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible due to tardiness.

Regesto Legislator

Ufficiale

Irricevibilità del ricorso contro dec.su opp. di diniego delle ID da gennaio ad aprile 2010 per non aver fatto valere il relativo diritto entro il termine legale. Il ricorso al TCA è in effetti tardivo. Inoltre non vi è alcun motivo che possa giustificare la restituzione del termine di ricorso

Parole chiave

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indennità di disoccupazione deposito tardivo licenziamento amministrativo notificazione della decisione perdita di lavoro temporanea proroga tardiva del termine

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 60 cpv. 1 LPGA

This article establishes the 30-day deadline for filing the appeal, which was the core reason the appeal was deemed inadmissible (tardivo).

Art. 38 LPGA

Cited as being applicable by analogy to determine when the appeal deadline started running (day after notification/return).

Art. 60 cpv. 2 LPGA

Cited as the basis for applying articles 38-41 analogously for the computation of the appeal term.

Art. 41 LPGA

This article concerning the restitution of the term was examined to determine if the appellant could benefit from it, but ultimately rejected.

Art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

Cited as the procedural basis allowing the Tribunal to rule with a single judge.

Art. 39 cpv. 1 LPGA

Cited in the reasoning regarding the manner and timing of filing the appeal (delivery to the post office).

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 38.2011.7 dc/gm · Lugano 27 gennaio 2011 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 22 dicembre 2011 di

RI 1 contro

la decisione su opposizione del 2 novembre 2011 emanata da Cassa CO 1 in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 2 novembre 2010 la Cassa CO 1 ha confermato la precedente decisione del 15 settembre 2010 ed ha negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2010, non avendolo egli fatto valere entro il termine legale prescritto (cfr. Doc. A1);

1.2. Con ricorso del 22 dicembre 2010, messo alla posta il 24 dicembre 2010, RI 1 ha chiesto il versamento delle indennità, oggetto della vertenza (cfr. Doc. I);

1.3. Il

21 gennaio 2011 la Cassa CO 1 ha trasmesso la documentazione postale comprovante che l'assicurato non ha ritirato la decisione su opposizione contestata, la Posta avendola restituita all’amministrazione il 12 novembre 2010 (cfr. Doc. VI+1/3).

in

diritto

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

2.2. Questa Corte deve verificare la *tempestività* del ricorso inoltrato dal ricorrente.

Secondo l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.

Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

Se la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

L'art.

38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del

2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).

Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).

2.3. Nella concreta evenienza la decisione su opposizione impugnata del 2 novembre 2010, inviata per raccomandata il medesimo giorno, non è stata ritirata dall’assicurato, la Posta avendola restituita all’amministrazione il 12 novembre 2010. Il 25 novembre 2010 la Cassa CO 1 ha rinviato all’assicurato la decisione su opposizione per posta normale (cfr. Doc. VI+1/3).

Il termine di 30 giorni ha iniziato a decorrere il *12 novembre 2010*, ultimo giorno di giacenza presso l’Ufficio postale (cfr. art. 38 LPGA, applicabile per analogia in virtù dell'art. 60 cpv. 2 LPGA; DTF 131 V 305; STF 9C_966/2009 del

19 gennaio 2010; STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; STFA H 134/04 del 22 febbraio 2005), ed è giunto a scadenza *lunedì 13 dicembre 2010.*

Entro questa data, dunque, l'assicurato avrebbe dovuto consegnare l’impugnativa a questo Tribunale o a un ufficio postale svizzero (cfr. STF 9C_448/2009 del 28 agosto 2009).

Consegnato alla Posta, per contro, solo il giovedì 23 dicembre 2010 è pervenuto al TCA il

27 dicembre 2010 (cfr. Doc. I e busta allegata).

2.4. Occorre ora esaminare se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.

Ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag.

128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve

potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01;

U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).

Il TCA constata che, dallo scritto dell'assicurato del 22 dicembre 2010, non emerge alcun motivo che possa giustificare la restituzione del termine di ricorso.

Il ricorso è pertanto irricevibile, in quanto tardivo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti