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38.2007.68 • TCAS TI 38.2007.68 Generato dall'IA

Appeal for Denial of Justice Regarding Unemployment Benefit Sanction Rejection Based on Res Judicata

Numero d'incarto 38.2007.68
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual filed an appeal for denial of justice after an administrative office issued a decision reducing an unemployment benefit sanction from ten to eight days following a prior court ruling, and then incorrectly advised the individual that an appeal against this new administrative decision could be lodged with the same office, leading the individual to file an appeal with the court seeking a properly motivated decision on their initial objection. The court rejected the appeal for denial of justice, reasoning that the administrative office was barred from issuing any further decision on the sanction amount because the matter had already been definitively settled by the prior court judgment, which became final and binding under the principle of *res judicata* and *ne bis in idem*, thus rendering the individual's subsequent objection and request for a decision thereon inadmissible.

Regesto Legislator

Ufficiale

A torto l'URC,dopo una sentenza del TCA(riduzione di una sospensione per mancate ricerche),ha emesso una nuova decisione con cui ha diminuito la sanzione.Doveva solo prendere atto della sentenza.L'opposizione contro la stessa è irricevibile e l'URC non è tenuto a emanare una decisione su opposizione

Parole chiave

Generato dall'IA
principio del "Ne bis in idem" forza di cosa giudicata indennità di disoccupazione sanzione amministrativa legittimazione a ricorrere e-justice

Disposizioni normative citate

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Art. 29 cpv. 1 Cost
Il diritto dell’amministrato a che la sua causa venga trattata in maniera equa ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 Cost.
Art. 29 al. 1 Cst
fed.: “… essere giudicato entro un termine ragionevole.” in merito, cfr., pure, la STF del 18 luglio 2006 nella causa A., 2P.89/2006, nella quale l’Alta Corte ha rilevato che: “…, l’interdiction du déni de justice découle de l’art. 29 al. 1 Cst.
art. 29 cpv. 1 Cost. fed
This article was cited in the reasoning to establish the right to a decision within a reasonable time, which is the basis for examining the appeal for denial of justice.
articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
Cited as a procedural basis allowing the Court to decide in a single judge composition for this type of case.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 29 cpv. 1 Cost. fed.

This article was cited in the reasoning to establish the right to a decision within a reasonable time, which is the basis for examining the appeal for denial of justice.

articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria

Cited as a procedural basis allowing the Court to decide in a single judge composition for this type of case.

2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

Cited as a procedural basis allowing the Court to decide in a single judge composition for this type of case.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 38.2007.68 rs · Lugano 27 settembre 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice: · Raffaella Sartoris, vicecancelliera

segretario: · Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 settembre 2007 di

RI 1 contro

Ufficio regionale di collocamento di CO 1 in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con sentenza del 27 giugno 2007 questa Corte ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato da RI 1 contro una decisione su opposizione del 19 aprile 2007 che aveva confermato la sospensione dell’assicurato per dieci giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche per il periodo dal 15 dicembre 2006 al 28 febbraio 2007.

Il TCA ha ridotto la sanzione a 8 giorni, poiché ha stabilito che nell’arco di tempo dal

15 dicembre 2006 al 7 gennaio 2007 l’assicurato non era tenuto ricercare un impiego (cfr. inc. 38.2007.33).

1.2. L’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) il 2 luglio 2007 ha emesso una decisione con la quale ha modificato il provvedimento di sanzione in base alla sentenza del TCA, ossia ha diminuito la sospensione da 10 a 8 giorni.

Questa decisione, che quali rimedi giuridici riportava la possibilità di inoltrare opposizione scritta all’URC, è stata intimata all’assicurato (cfr. doc. 1).

1.3. L’assicurato, il 23 agosto 2007, ha interposto opposizione contro il provvedimento del 2 luglio 2007 (cfr. doc. 2).

1.4. L’URC, con scritto del 24 agosto 2007, ha indicato all’assicurato che la decisione del 2 luglio 2007 rispecchiava la sentenza di questo Tribunale, nonché sostituiva la sanzione di 10 giorni e che, dunque, l’opposizione andava inoltrata al TCA (cfr. doc. 2B).

1.5. Il 29 agosto 2007 l’assicurato ha ribadito la propria richiesta all’URC di emettere una nuova decisione impugnabile sulla base dell’opposizione inoltrata il 23 agosto 2007 (cfr. doc. 4).

1.6. L’amministrazione, il 30 agosto 2007, ha emanato una nuova decisione formale con cui, dopo aver confermato la sospensione di 8 giorni sulla base della sentenza del 27 giugno 2007 del TCA, ha modificato i rimedi giuridici. Più precisamente, è stato specificato che *“l’eventuale opposizione è irricevibile dall’ufficio regionale di collocamento perché la presente sanzione rispecchia la decisione del tribunale cantonale delle Assicurazioni e per un errore informatico non è stata modificata”* (cfr. doc. A1).

1.7. Con scritto

12 settembre 2007 indirizzato all’URC l’assicurato ha nuovamente postulato l’emanazione di una decisione su opposizione impugnabile e motivata (cfr. doc. Ibis).

1.8. Sempre il 12 settembre 2007 l’assicurato ha inviato a questa Corte copia della corrispondenza intercorsa tra il medesimo e l’URC di __________ (cfr. doc. I).

1.9. L’amministrazione, il 19 settembre 2007, ha elencato gli eventi che hanno avuto luogo dopo l’intimazione della sentenza del TCA del 27 giugno 2007. L’URC ha, altresì, precisato di aver commesso un errore considerando che la decisione modificata nel sistema Colsta non doveva essere spedita all’assicurato (cfr. doc. III).

1.10. Il doc. III è stato inviato per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. IV).

in

diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

2.2. L’invio al TCA da parte dell’assicurato della decisione del 2 luglio 2007 a lui intimata - con cui l’URC, sulla base della sentenza di questa Corte, ha ridotto la sanzione inflitta all’assicurato da 10 a 8 giorni -, dell’opposizione del 23 agosto 2007, nonché della corrispondenza intercorsa tra le parti relativa, in particolare, alle reiterate richieste rivolte dall’assicurato all’amministrazione al fine di emettere una decisione su opposizione, va ritenuto un’istanza per denegata giustizia.

In effetti RI 1, trasmettendo copia della documentazione citata a questo Tribunale, ha inteso censurare l’operato dell’amministrazione, la quale con il suo comportamento (ad esempio ritornandogli lo scritto del 29 agosto 2007 in cui ha ribadito la propria richiesta all’URC di emettere una nuova decisione impugnabile sulla base dell’opposizione inoltrata il 23 agosto 2007, cfr. doc. 4), ha manifestato di non avere intenzione di dare seguito a quanto postulato dall’assicurato, e precisamente di emanare una decisione su opposizione.

2.3. Il diritto dell’amministrato a che la sua causa venga trattata in maniera equa ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 Cost. fed. comprende, in primo luogo, il diritto a un esame effettivo della sua domanda, che deve sfociare in una risposta da parte dell’autorità adita.

L’autorità che rifiuta di entrare in materia di una domanda o di un ricorso si rende quindi colpevole di un diniego di giustizia (M. Hottelier, Les garanties de procédure, *in* D. Thürer/J.F. Aubert/J.P. Müller (Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz, Zurigo 2001, p. 810; A. Auer/G. Malinverni/M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Vol. II, Berna 2006, p. 570).

La Costituzione federale è pure violata nel caso in cui l’autorità adita si dimostri certo pronta a emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine ragionevole (cfr. art. 29 cpv. 1 Cost. fed.: “… essere giudicato entro un termine ragionevole.” in merito, cfr., pure, la STF del 18 luglio 2006 nella causa A., 2P.89/2006, nella quale l’Alta Corte ha rilevato che: “…, l’interdiction du déni de justice découle de l’art. 29 al. 1 Cst. et confère au justiciable le droit de recevoir une décision dans un délai raisonnable …”).

2.4. In caso di accoglimento di un ricorso per denegata/ritardata giustizia, l’istanza di ricorso invita l’autorità competente a compiere l’atto omesso e a emanare senza ulteriore indugio la decisione che le è stata richiesta (cfr. Borghi/Corti, op. cit., ad art. 45 n. 6; Bovay, op. cit., p. 244).

2.5. Nella presente evenienza l’URC il 2 luglio 2007 ha a torto, a seguito della sentenza del 27 giugno 2007 del TCA, emesso un’ulteriore decisione formale con cui ha modificato la sospensione inflitta all’assicurato da 10 a 8 giorni con l’indicazione che quale rimedio giuridico vi era la possibilità di inoltrare un’opposizione all’amministrazione stessa (cfr. doc. 1).

In effetti, essendosi questa Corte già pronunciata in merito alla correttezza o meno della sanzione irrogata all’assicurato con la sentenza del 27 giugno 2007 (inc. 38.2007.33), l’URC non poteva nuovamente esprimersi sulla medesima questione.

In proposito va rilevato che acquista forza di cosa giudicata una decisione che si pronuncia in modo definitivo su una determinata vertenza.

Una sentenza acquista, in particolare, forza di cosa giudicata formale, quando tutti i rimedi ordinari di diritto sono stati utilizzati, per decorso infruttuoso del termine, rispettivamente per rinuncia definitiva delle parti di fare uso dei rimedi di diritto.

Al riguardo è utile evidenziare che l’assicurato, il 23 agosto 2007, ha indicato di non avere intenzione di rivolgersi all’Alta Corte federale (cfr. doc. 2A).

A seguito dell’acquisizione di forza di cosa giudicata materiale, invece, un giudizio vincola le parti in procedure successive, nel senso che esso si oppone all’emanazione di nuovi giudizi. In nuove, successive ed identiche azioni la decisione non può più essere quindi modificata, se non a determinate condizioni (U. Häfelin/G. Haller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, p. 166; p. 170 N 782).

Ciò significa concretamente che l’amministrazione avrebbe dovuto unicamente prendere atto della sentenza di questa Corte (peraltro intimata anche all’assicurato) la quale, come risulta dal relativo dispositivo, ha riformato la decisione su opposizione impugnata del 19 aprile 2007.

Non andava, per contro, emesso alcun nuovo provvedimento al riguardo.

L’amministrazione stessa, con scritto del 19 settembre 2007 al TCA, ha, del resto, riconosciuto di avere commesso un errore spedendo la decisione del 2 luglio 2007 all’assicurato (cfr. doc. III).

2.6. In simili condizioni, l’istanza per denegata giustizia risulta priva di fondamento.

Visto che l’URC non avrebbe dovuto emettere alcuna nuova decisione formale impugnabile con opposizione afferente al periodo già esaminato dal TCA, l’opposizione del

23 agosto 2007 inoltrata dall’assicurato risulta irricevibile.

In proposito va ricordato che, in virtù del principio “ne bis in idem”, né l’amministrazione, né il Tribunale può più pronunciarsi su un oggetto in relazione al quale è stata emessa una sentenza oppure si sono occupate in precedenza altre istanze competenti.

Di conseguenza e a più forte ragione l’amministrazione nemmeno può essere tenuta ad emanare una decisione su opposizione al riguardo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso per denegata giustizia è respinto.

2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti